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Abilitazione, professione, albo unico, iscrizione

Abilitazione, professione, albo unico, iscrizione
Suprema Corte di Cassazione
Sentenza 21 gennaio 2014, n. 1173

La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza che si riporta, ha esaminato il caso di una ragioniera che ha proposto reclamo innanzi al Tribunale di Milano avverso la decisione assunta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con cui era stato rigettato il ricorso da lei proposto avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine di Milano che non aveva accolto la sua domanda di “reiscrizione” all’albo.

A sostegno del reclamo, la ricorrente ha dedotto di essere stata iscritta all’albo dei ragionieri di Milano dal 1961 al 1999, a seguito di abilitazione professionale conseguita nel 1960; di avere rinunciato all’iscrizione al predetto albo per le condizioni imposte dalla normativa regolante la Cassa previdenza ragionieri; di ritenere il suo diritto alla reiscrizione operativo per la continuità motivata dall’avvenuta fusione dell’albo dei dottori commercialisti e dell’albo dei ragionieri.

Il Tribunale ha respinto il ricorso evidenziando che, quando la ragioniera aveva formulato domanda di iscrizione all’albo unico, ella non era in possesso dei requisiti previsti dall’art. 36 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

La sentenza è stata confermata in appello e, pertanto, la ricorrente si è rivolta ai giudici di Piazza Cavour.

 

ragioniera

La Corte ha rigettato il ricorso precisando che “il ragioniere, privo di laurea, che abbia ottenuto, come nella specie, l’abilitazione professionale nel 1960 e che non sia iscritto, alla data del 31 dicembre 2007, nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali per averne chiesto, in epoca precedente (nel 1999), la cancellazione volontaria, non ha titolo per essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito dal d.lgs. n. 139 del 2005 in attuazione della delega conferita con la legge n. 34 del 2005: né in base alla disciplina a regime, difettando il requisito della laurea specialistica e del superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista (art. 36 d.lgs. cit.); né secondo la disciplina transitoria, giacché la continuità di iscrizione nel nuovo albo è assicurata ai ragionieri che alla data del 31 dicembre 2007 siano iscritti nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali, e perché la salvaguardia dei “diritti quesiti” à prevista unicamente in favore di coloro che, pur non iscritti nell’albo, alla predetta data abbiano conseguito l’abilitazione professionale in conformità del previgente ordinamento della professione di dottore commercialista o abbiano conseguito l’abilitazione professionale in base a quanto disposto, anche in via transitoria, dalla legge n. 183 del 1992, in tema di modifica dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei ragionieri e periti commerciali. Né, così interpretati, gli artt. 36, 61 e 62 del d.lgs. n. 139 del 2005 si pongono in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, giacché – fermo restando che, nel passaggio ad una nuova normativa di una determinata materia, il legislatore ha ampia possibilità di scelta nel dettare la relativa disciplina transitoria, con il limite del rispetto di posizioni soggettive già maturate e della palese irragionevolezza che darebbe luogo a lesioni del principio di eguaglianza – chi non è iscritto nell’albo e non esercita l’attività professionale, avendo conseguito la relativa abilitazione in un tempo remoto, non a ridosso della disciplina di riforma, non vanta un affidamento ragionevole all’immutabilità dell’assetto regolatore di quel determinato ordinamento professionale“.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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