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Affido condiviso : il padre non é tenuto a pagare le spese per i figli se a decidere é solo la madre

La Suprema Corte di Cassazione, riguardo all’educazione dei figli nel regime di affido condiviso, ha recentemente preso una decisione che interesserà di certo tutti quei papà che, a causa di una separazione burrascosa, non riescono a vivere una tranquilla vita familiare coi propri figli e che, molti casi, (e nonostante vi sia un affido condiviso), sono costretti a chinare il capo innanzi alle decisioni prese dalla ex moglie

La prima sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10174 del 20 giugno 2012, ribadisce la parità genitoriale nel regime dell’arrivo condiviso e, allo stesso tempo, pone un freno alle decisioni unilaterali (spesso soltanto dispetti tra ex) stabilendo che  l’ex marito non è tenuto a pagare le spese se la madre sceglie da sola la scuola dei figli.

La decisione della Corte mira chiaramente a ripristinare quegli equilibri familiari, scombussolati dalla rottura del matrimonio, favorendo di fatto il coinvolgimento di tutta la famiglia quantomeno nelle scelte importanti (per non dire fondamentali) che segneranno il futuro dei figli.

Nel caso di specie, vi era una sentenza di divorzio in cui il giudice nella ripartizione delle spese per le figlie minori, aveva deciso che il padre doveva farsene carico versando un assegno di mantenimento e provvedere alle spese relative all’abbigliamento, l’istruzione, le cure mediche, senza che fosse previsto a tal fine, alcun previo accordo tra i genitori.

La madre aveva iscritto la figlia minore ad un istituto scolastico privato senza coinvolgere nella decisione l’ex marito al quale peró chiedeva poi il rimborso delle spese sostenute.

A questo punto, il marito si rifiutava di pagare le somme richieste dalla donna in quanto lamentava di non esser stato consultato prima dell’iscrizione della figlia al suddetto Istituto privato.

Veniva pertanto emesso nei confronti dell’uomo un decreto ingiuntivo per il rimborso delle citate spese ma subito dopo lo stesso veniva revocato dal Tribunale nel procedimento monitorio, che riconosceva soltanto una parte delle spese pretese dalla moglie.

La sentenza veniva comunque impugnata dall’uomo prima in Appello, conclusosi con un parziale accoglimento delle richieste formulate e poi anche in Cassazione dove il ricorrente contestava le modalità di adempimento del contributo richiesto, in quanto si trattava del rimborso costituente il risultato di una decisione alla quale egli non era stato posto in grado di partecipare, non essendo stato previamente consultato.

In Appello non era stato considerato che l’affidamento congiunto implica un’attiva collaborazione da parte di entrambi i coniugi nella educazione dei minori assumendo cosí gli stessi poteri e responsabilità.

Questa costante e preventiva consultazione tra genitori garantisce la piena partecipazione alla vita del minore soprattutto nelle scelte riguardanti l’educazione e la crescita dei figli.

La Corte di legittimità ha ricordato che il principio voluto dal Legislatore con l’affido condiviso é quello di responsabilizzare entrambi i genitori nella cura, educazione ed istruzione dei figli e, pertanto, sulla base di ció ha accolto il ricorso presentato dell’uomo cassando la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d’Appello per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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