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Affido condiviso: le preferenze del minore incidono nella scelta del genitore.

La Corte di Cassazione (prima sezione civile) con la sentenza n. 7773/2012 ha precisato, in materia di affido condiviso, che si deve tener in considerazione le preferenze del minore nella scelta del genitore presso cui collocarsi soprattutto nel caso in cui il minore risulta (nel caso di specie un 17enne) sia già in grado di “valutare le proprie esigenze esistenziali ed affettive”.I Supremi Giudici hanno chiarito che “premesso che i provvedimenti in materia di affidamento non possono consistere in forzate sperimentazioni, nel corso delle quali, come in un letto di Procuste, le reali ed attuali esigenze della prole vengono sacrificate al tentativo di conformare i comportamenti dei genitori a modelli tendenzialmente più maturi e responsabili, ma contraddetti dalla situazione reale già sperimentata, deve essere rimarcato che, attesa la primazia dell’interesse morale e materiale della prole stessa, la norma contenuta nell’art. 155 sexies, primo comma, nella parte in cui prevede l’audizione del minore da parte del giudice, non solo consente di realizzare la presenza nel giudizio dei figli, in quanto parti sostanziali del procedimento, ma impone certamente che degli esiti di tale ascolto si tenga conto”.
Nel caso esaminato, i Giudici di Piazza Cavour pur condividendo la scelta dell’affido condiviso (come disposto della Corte d’Appello di Milano), “quale concreta modalità di realizzazione del principio della bigenitorialità”, ha ritenuto però che “non appare sorretta da un adeguato supporto argomentativo l’opzione della collocazione in via principale presso la madre (…) tale decisione disattende immotivatamente il risultato dell’audizione della giovane, che avrebbe espresso il bisogno di maggiori spazi di incontro con il padre, avendo chiarito di volersi maggiormente intrattenere e relazionare con la di lui attuale compagna, madre di due giovani figli, la cui compagnia, (la minore) gradisce”.
Infine, ha spiegato che “trattandosi di giovane quasi diciassettenne, certamente in grado di valutare le proprie esigenze esistenziali ed affettive, non risultano adeguatamente esplicitate le ragioni in base alle quali il desiderio di maggiori spazi nel rapporto con il padre e dell’intensificazioni dei rapporti con il nuovo nucleo familiare dallo stesso costituito debba essere frustrato da una collocazione prevalente presso la madre, peraltro in assenza di specifiche e conrete indicazioni al riguardo desumibili da soluzioni già negativamente sperimentaite, come la stessa Corte, peraltro, ha rilevato”.

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