Sentenze Cassazione

Amianto: responsabilità del datore di lavoro e risarcimento degli eredi del lavoratore. (Cassazione n. 8655/12)

Con la Sentenza n. 8655 del 30 maggio 2012, la Corte di Cassazione, trattando il caso di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico, e il relativo risarcimento danni richiesto dagli eredi (danno biologico e morale sofferto in vita dal de cuius) sul presupposto del fatto che il decesso era ascrivibile alla responsabilità del datore di lavoro, colpevole di non aver rispettato le prescrizioni generali di cui all’art. 2087 c.c. e quelle specifiche poste dalla legislazione speciale, ha ricordato che “la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo da lavorazione e del connesso rischio”.
La Corte territoriale concretamente aveva accertato che all’epoca dei fatti non erano state rispettate, da parte del datore di lavoro, le regole a tutela della salute dei lavoratori e, i Giudici di Piazza Cavour, confermato le giuste osservazioni della Corte d’Appello per cui “una volta assodato che fin dagli inizi del 1900 vi era la consapevolezza della dannosità per la salute umana dell’amianto e la sua correlazione con le patologie tumorali non può ritenersi immune da responsabilità il datore di lavoro che non appronti tutte le cautele in chiave preventiva conosciute all’epoca di riferimento per il solo fatto che la patologia specifica (mesotelioma) non era stata ancora compiutamente correlata all’amianto perché, comunque, era conosciuta la pericolosità di detta sostanza indipendentemente dalla patologia che ne è derivata.”

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