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Molestie su MSN : La fa franca a causa delle lacune del diritto

In materia di molestie le decisioni della cassazione hanno ormai definito in maniera dettagliata lo spazio d’azione entro cui il reato si viene a configurare. La continua evoluzione del Diritto in conseguenza delle esigenze della Comunità, comporta però un incessante aggiornamento a livello interpretativo delle norme giuridiche esistenti ma anche la creazione di nuove situazioni di reato prima assenti.

Specie negli ultimi anni, la Cassazione ha dovuto modellare le proprie interpretazioni sulla molestia (come pure riguardo al reato di minacce) per meglio descrivere (e quindi distinguere) la figura di reato citata con quella simile di cui all’art. 612 bis c.p. (stalking) al fine di tracciare il nuovo confine entro cui suddividere ciò che è strettamente connesso all’uno o all’altro reato.

Brevemente, visto che sullo stalking si è già detto molto in altri post di questo sito, basterà ribadire che questa figura di reato si distingue dalle altre citate e quindi si caratterizza (in un livello distinto e come ipotesi a sè) per la presenza di una serie di elementi che vanno dalle molestie perpetrate a mezzo di comportamenti lesivi la sfera di “privacy” individuale e consistenti in atteggiamenti di pedinamento della vittima a quelle attuate tramite mezzi di comunicazione e si differenzia dalle ipotesi di reato sopra descritte principalmente per alcune caratteristiche che ormai sono state tipizzate per questa nuova figura di reato ovvero la reiterazione delle condotte, sicché l’illecito può ascriversi nel novero dei reati abituali; e poi soprattutto per la produzione di un grave e perdurante stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o una alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita.

Una particolare forma di molestia è quella telefonica, e la commette chi per futili motivi, chiama ripetutamente al telefono un’altra persona, per rivolgerle in maniera anonima minacce ed ingiurie sia verbali che attraverso l’inoltro di messaggi SMS. (Art. 660 Codice Penale. Molestia o disturbo alle persone – “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516 [c.p. 659]”).

Cosa succede se i messaggi contenenti ingiurie e minacce arrivano dal Web?
Una figura di reato in grado di essere concepibile anche in ambito informatico crea grossi “problemi” ai giudicanti perchè si trovanno innanzi all’ipotesi di dover prendere una decisione su comportamenti che di per sè potrebbero allo stesso modo configurare o meno una ipotesi di reato.
In poche parle, in situazioni come queste, è facile trovare decisioni contrastanti.
Considerare la fattispecie concreta allo stesso modo in cui è trattata in astratto dal codice (che difficilmente ingloba l’ipotesi di reato anche sotto il profilo informatico) oppure il virtuale è proprio un mondo a sè e, pertanto, deve essere considerato in maniera diversa?

Lo stato di ambiguità è destinato a durare nel tempo fin quando non si incarica della questione la Corte di Cassazione che darà una interpretazione chiara e precisa sull’argomento. L’alternativa è attendere che il Legislatore intervenga tipicizzando la fattispecie anche sotto il nuovo profilo dando vita ad una nuova figura di reato.Molte figure di reato hanno trovato sul web una nuova forma di esplicitarsi ciò anche in conseguenza del possibile utilizzo in maniera distorta dei social network  o di programmi chat e video-chat.
Una situazione concreta che ben descrive quanto è stato appena scritto riguarda la possibilità o meno di estendere la tutela penale anche al caso di messaggi inviati tramite MSN.

La Corte d’appello di Napoli si è trovata innanzi a questa ipotesi e con la sentenza n. 5122 del 14 dicembre 2011 ha stabilito che “la condotta incriminata dall’articolo 660 del codice penale (Molestie telefoniche) può essere estesa analogicamente al caso in cui le molestie provengano da posta elettronica con l’utilizzo del sistema MSN. Tale sistema, infatti, è in tutto assimilabile a quello di messaggistica istantanea SMS poiché anche rispetto ai messaggi inviati via MSN il destinatario è costretto sia de auditu, sia de visu a percepirli prima di poterne individuare il mittente. I messaggi inviati con MSN, se a contenuto ingiurioso o offensivo, sono perciò idonei a ledere sia la quiete che la tranquillità psichica del destinatario.

Sul punto però è intervenuta successivamente la Cassazione (sentenza n. 24670/2012 ) stabilendo l’opposto ovvero foto e frasi oscene etc. inviate tramite i software di messaggistica istantanea (come MSN) non costituiscono molestia.
La prima sezione penale ha quindi dato la propria interpretazione a questo caso particolare, e ciò per il fatto che la produzione normativa non è in grado di correre veloce per stare al passo con la tecnologia informatica, internet e tutto ciò che riguarda la comunicazione in rete.

Per la corte, le vecchie regole non sono applicabili, per estensione, ai nuovi scenari originati dal web.
Non è possibile stabilire un’analogia diretta tra il telefono e la messaggistica internet. La “tipizzazione del mezzo del reato contenuta nella norma incriminatrice dell’articolo 660 (…), impone la individuazione dei discrimen della comunicazione (molesta), riconducibile al mezzo del telefono, rispetto alle altre varie forme di telecomunicazione”.
Inoltre, nel caso esaminato che ha originato la sentenza oggetto d’esame, la Corte ha osservato che l’invio di messaggi osceni è stato reso possibile dalla madre della vittima che si è volutamente sostituita alla figlia per incastrare il molestatore.

In sostanza, non inserendo l’utente indesiderato dentro una blacklist si da modo a quest’ultimo di perpetrare il flusso di oscenità quasi come se vi fosse una implicita forma di consenso.
Certo è lecito chiedersi ma se non si arriva fino a quel punto come si può incastrare il molestatore?

Al contrario del telefono, la messaggistica non è inequivocabilmente invasiva e le molestie si possono esercitare solo con la “complicità” delle vittime.
Queste considerazioni rendono del tutto evidente la necessità di creare una norma ad hoc sull’argomento per poter regolamentare gli usi distorti delle nuove forme di comunicazione e per un miglio uso della tecnologia, ormai indispensabile.

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