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Assemblea di condominio, condomina interdetta e delega del tutore di altra persona

Corte di Cassazione - Sentenza 2218/13

Corte di Cassazione – Sentenza 2218/13

Assemblea di condominio, condomina interdetta e delega del tutore di altra persona
Corte di Cassazione – Sentenza 2218/13

In materia di condominio la Cassazione ha precisato che alcune situazioni riguardanti la regolarità dell’assemblea nel caso in cui una condomina sia stata interdetta ed altri, delegati dalla tutrice, intervengono delegati al posto di quest’ultima.

Secondo i giudici della cassazione solo il delegante e non un altro condomino può far valere degli eventuali vizi di delega e, pertanto, nel caso esaminato è tutto regolare e, infatti dalla documentazione relativa emerge che la tutrice aveva delegato un’altra persona, effettivamente intervenuta all’assemblea condominiale.

Nello specifico, un condomino aveva fatto opposizione ad alcune delibere assembleari adducendo la nullità di queste per la partecipazione all’assemblea di una condomina dichiarata interdetta.

Il tribunale da ragione al condomino ma la decisione non è stata condivida dai giudici della Corte d’Appello poichè secondo questi ultimi la donna aveva partecipato all’assemblea ma a mezzo del suo rappresentante legale ovvero il tutore (che a sua volta aveva delegato una terza persona).

Per la Cassazione ci sono alcuni aspetti che meritano di essere approfonditi perchè analizzando il fatto e la decisione dei giudici di merito, da un lato non si precisa la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la Corte territoriale e, dall’altro, non coglie la “ratio decidendi” sulla quale è fondata la sentenza impugnata.

Secondo gli ermellini dai verbali assembleari non emerge direttamente la partecipazione dell’interdetta all’assemblea per mezzo del delegato del tutore ma questa si poteva desumere dall’esame di alcuni elementi dei verbali unitamente ad altri documenti, quali le tre deleghe rilasciate dalla tutrice alla persona che era poi effettivamente intervenuta alle assemblee in questione.

Con la sentenza 2218/2013 i giudici di legittimità ne approfittano per ricordare un importante principio ovvero che il potere rappresentativo conferito da un condomino ad un altro soggetto per la partecipazione all’assemblea, per questioni che riguardano affari di ordinaria amministrazione, può essere attribuito anche verbalmente e la relativa prova può essere acquisita con ogni mezzo.

La Corte ha inoltre spiegato che le osservazioni rilevate dal ricorrente circa la supposta non autenticità della sottoscrizione del delegante e la sospetta datazione non potevano essere da questo dedotte poichè legittimati in tal senso sono soltanto il condomino delegante o quello che si ritenga falsamente rappresentato.

Per tutti questi motivi la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

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