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Assoluzione, droga, processo penale, intermediario, partita di eroina

Assoluzione, droga, processo penale, intermediario, partita di eroina
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale
Sentenza 26 novembre 2013 – 8 aprile 2014, n. 15781
Presidente Milo – Relatore Paternò Raddusa

bustina-drogaCon la sentenza in commento, la Cassazione ha esaminato un caso relativo ad una partita di eroina in cui gli imputati venivano inizialmente condannati perchè giudicati colpevoli dal Tribunale di Pistoia per più episodi di detenzione e cessione di eroina e cocaina uniti dalla continuazione, aver ceduto dette sostanze anche ad un minore e, inoltre, per avere svolto attività di intermediazione tra alcuni cedenti e l’acquirente.

La Corte d’appello assolveva un imputato per non aver commesso il fatto, limitatamente all’episodio della cessione al minore e rideterminava per l’effetto la pena emessa nei suoi confronti mentre assolveva l’altro imputato perché il fatto non sussiste.

Viene dunque presentato il ricorso per Cassazione dalla Procura generale presso la Corte di appello di Firenze ma gli ermellini lo dichiarano inammissibile avuto riguardo ad entrambi i motivi di gravame su cui si fondava.

Per la Corte di Piazza Cavour, “la Procura pone a fondamento del gravame, in linea con le considerazioni logiche esposte dal giudice di prime cure a sostegno della originaria condanna, una ricostruzione della vicenda in fatto frutto di una lettura alternativa delle acquisizioni probatorie senza che tuttavia risultino segnalate incongruenze e vuoti argomentativi destinati a destrutturare radicalmente il portato tracciato dalla decisione impugnata. Si è al di fuori dunque dalla manifesta illogicità utile a giustificare il controllo di legittimità demandato a questa Corte“.

Continuano i supremi giudici osservando che “è poi assolutamente generico il riferimento operato alla rideterminazione della pena operata in grado di appello, senza che peraltro nella doglianza sia dato il giusto rilievo al diverso peso della pena comminata in ragione della intervenuta esclusione dell’aggravante ex art 80 lettera A DPR 309/90 legata al fatto ritenuto insussistente“.

Infine, conclude la Corte stabilendo che è parimenti inammissibile il motivo di ricorso legato alla posizione del secondo imputato in quanto “nella decisione impugnata il riferimento alla decisione, di assoluzione, assunta dal Gip del Tribunale di Pistoia avuto riguardo alla posizione dei presunti venditori della sostanza stupefacente segnalata viene effettuato non per ricavarne un possibile effetto vincolante bensì per confermare la linearità della soluzione adottata rispetto a quella assunta, in autonoma realtà processuale, per i concorrenti. E siffatta conclusione ruota intorno ad un perno fattuale che il ricorso non pone neppure in contraddizione, id est l’assenza di prova in punto alla disponibilità della sostanza oggetto della trattativa indicata nella imputazione: dato, questo, che finisce per smentire a monte la sussistenza del reato contestato in quanto in insanabile contrasto sia con l’ipotesi della cessione che con quella della mera messa in vendita o offerta della sostanza stessa“.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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