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Sezioni Unite, niente part-time per gli avvocati

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Niente part-time per gli avvocati
Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili – Sentenze n. 11833 del 16 maggio 2013

E’ del tutto legittima la cancellazione dall’Albo del dipendente pubblico che, per poter svolgere anche la professione di avvocato, aveva scelto il part-time.
Non è possibile e, del resto, anche nella recente riforma viene confermata la suddetta incompatibilità ma, in ogni caso, questo è quanto è stato deciso dalle Sezioni Unite civili con la sentenza n.11833/2013 pubblicata lo scorso 16 maggio.

Gli avvocati, dipendenti pubblici a tempo parziale possono scegliere (nel termine di 3 anni) se mantenere il rapporto di pubblico impiego (che tornerebbe ad essere a tempo pieno) oppure restare iscritti all’albo degli avvocati con contestuale cancellazione del rapporto di pubblico impiego.

Deve precisarsi che, nel caso in cui si optasse per quest’ultima ipotesi, il dipendente pubblico part-time conserva per 5 anni il diritto ad essere riammesso in servizio a tempo pieno e, nel caso in cui non sia effettuata la scelta, i Consigli degli Ordini degli avvocati provvederanno d’ufficio alla cancellazione.

In poche parole, la L. 339/03 ha imposto agli avvocati che lavorano nel pubblico di decidere se star da una parte o dall’altra senza dare la possibilità delle due cose, neppure per mezzo del part-time, anche perchè il “conflitto d’interesse” che si potrebbe creare potrebbe essere troppo pericoloso.

 

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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