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Avvocato cassazionista e regolamento di competenza

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Avvocato cassazionista e regolamento di competenza
Suprema Corte di Cassazione – Civile Sezione VI – 3
Ordinanza 9 ottobre – 5 novembre 2013, n. 24740

Con la sentenza che si riporta la Cassazione ha esaminato un caso che ha permesso di chiarire importanti principi.

La Corte, con riferimento alla eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura sulla copia notificata e per il fatto che questa è stata rilasciata nella copia originale ad un avvocato non cassazionista ha affermato che “la mancata trascrizione, sulla copia del ricorso per cassazione notificato, degli estremi della procura speciale conferita dal ricorrente al difensore, non determina l’inammissibilità del ricorso ove la procura sia stata rilasciata con dichiarazione a margine o in calce allo stesso, in quanto in tal caso l’intimato, con il deposito del ricorso in cancelleria, è posto in grado di verificare l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione dell’atto di impugnazione (confr. Cass. civ. 2 luglio 2007, n. 14967; Cass. civ. 19 luglio 2007, n. 16540)

Per altro verso è pacifico – stante la chiarissima previsione dell’art. 47 cod. proc. civ. – che “l’istanza di regolamento di competenza può essere validamente sottoscritta dal difensore che rappresenti la parte nel giudizio di merito, ancorchè non iscritto all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori

Per gli ermellini però, “tali circostanze sono assolutamente irrilevanti” e infatti dichiarano il ricorso inammissibile poichè “pur dopo la riforma del 2006 (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), che ha espressamente sdoganato l’esperibilità del regolamento di competenza contro le pronunce in tema di arbitrato rituale (art. 819 ter cod. proc. civ.), ha ribadito che lo stesso non è invece attivabile avverso la sentenza con la quale il giudice di merito, a fronte dell’eccezione di improponibilità della domanda per avere le parti del giudizio stipulato una clausola di arbitrato irrituale, abbia provveduto sulla propria potestas iudicandi, riconoscendola o negandola (confr. Cass. civ. 17 gennaio 2013, n. 1158; Cass. civ. 5 dicembre 2012, n. 21869).

Il ricorso è inammissibile in quanto “in un contesto processuale in cui la qualificazione della convenzione conclusa tra le parti in termini di arbitrato irrituale neppure è stata contestata dall’esponente, quanto sin qui detto non può che condurre alla declaratoria di inammissibilità del proposto regolamento, pronuncia che copre ed assorbe tutte le deduzioni svolte dagli impugnanti in ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Napoli; alla pretesa lesione del contraddittorio; al rilievo officioso del carattere irrituale dell’arbitrato previsto dalle parti, a fronte di un’eccezione che lo connotava come rituale; alla asserita rinuncia alla stessa; alla estensione della clausola compromissoria; alla improprietà, infine, del riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla incompetenza dell’adito giudice ordinario, laddove più correttamente andava dichiarata l’improponibilità della domanda (confr. Cass. civ. 4 marzo 2011, n. 5265). Ed è a dir poco ovvio che tutte tali questioni ben potranno essere fatte valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.

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Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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