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Avvocato, processo penale e procedimento disciplinare

Avvocato, processo penale e procedimento disciplinare
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili

sentenza 17 dicembre 2013 – 28 maggio 2014, n. 11908
Presidente Miani Canevari – Relatore San Giorgio

Corte di Cassazione - Sentenza di 9366 del 17 aprile 2013La Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo all’articolo, ha trattato il caso di particolare relativo ad un provvedimento disciplinare a carico di un avvocato.

Nello specifico, i fatti del processo sono sostanzialmente questi : all’esito di un procedimento disciplinare avviato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza su segnalazione del P.M. relativa ad un procedimento penale a carico della stessa per concorso in bancarotta fraudolenta ed altro, fu condannata, a seguito della riassunzione del procedimento disciplinare,alla sospensione per un anno che venivapoi ridotta dal Consiglio Nazionale Forense, a cui l’avvocato si rivolse proponendo ricorso, a sei mesi.

Con riguardo alla eccezione pregiudiziale di estinzione del procedimento disciplinare per mancata riassunzione nel termine di cui all’art. 297 cod.proc.civ., il C.N.F. ha sostenuto la inapplicabilità di detta norma al procedimento disciplinare, e comunque l’avvenuta riassunzione dello stesso nel predetto termine, dovendosi avere riguardo ai fini di cui si tratta alla data della delibera di riassunzione, e non a quella di notifica della stessa, avvenuta con la notifica dell’atto di citazione a comparire innanzi al COA. In ogni caso, si è affermata in sentenza la decadenza dell’incolpata dalla eccezione in esame per essere stata la stessa proposta dopo la prima difesa. Nel merito, la responsabilità disciplinare della professionista, secondo il CNF, emergeva con nettezza dal materiale probatorio acquisito al procedimento disciplinare. I fatti, accertati dalle sentenze penali, integravano abusi riferibili all’esercizio della professione forense e comportamenti non conformi alla dignità ed al decoro professionale.
La esclusione della responsabilità disciplinare della ricorrente in relazione al capo per il quale in sede penale era stata applicata la prescrizione comportava la rideterminazione in sei mesi della sanzione della sospensione.

Articolo 297 Codice di Procedura Civile
Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all’articolo 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’articolo 295.
Nell’ipotesi dell’articolo precedente l’istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.
L’istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.
Il ricorso, col decreto che fissa l’udienza, è notificato a cura dell’istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso presentato dall’avvocato ha precisato che il CNF ha correttamente ritenuto che il procedimento disciplinare fosse stato riassunto tempestivamente e, richiamando un precedente, ha ribadito che “l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine semestrale di cui all’art. 297, primo comma, cod. proc. civ. per la riassunzione del procedimento sospeso per pregiudizialità penale decorre dalla conoscenza effettiva, da parte dei Consiglio locale dell’Ordine, della definizione del processo penale, al quale l’organo titolare dell’azione disciplinare è estraneo (Cass. S.U., sent. n. 13975 del 2004)“.

Nel caso di specie dunque, a parere dei giudici di Piazza Cavour “la riassunzione è avvenuta nel termine semestrale di cui alla citata disposizione codicistica, decorrente, come chiarito, dalla acquisizione da parte del COA della copia integrale della sentenza penale, recante l’attestazione della relativa irrevocabilità” e, pertanto, è stato rigettato il ricorso.   

Per conoscere le motivazioni del ricorso e quelle della decisione della Cassazione

Leggi il testo della sentenza

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Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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