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Cassazione, attività professionale e diritto al compenso ante riforma

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Cassazione, attività professionale e diritto al compenso ante riforma

Suprema Corte di Cassazione
Sentenza 30 agosto 2013, n. 19989

Nella sentenza che si riporta il ricorrente “deduce il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 2231 c.c. e delle norme sulla competenza dei geometri e, in particolare, la violazione del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16 lett. m) e della L. n. 1086 del 1971, art. 2 (contenente norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato).

Il ricorrente censura la ritenuta esclusione della competenza dei geometri nella progettazione di opere in cemento armato sostenendo di avere limitato il proprio intervento alla progettazione architettonica affidando i compiti relativi alla progettazione strutturale, relativa ai calcoli delle strutture in cemento armato ad un ingegnere che, quindi si è assunto le responsabilità sugli aspetti rilevanti per la pubblica incolumità.
Il ricorrente formulando il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. ora abrogato, ma applicabile ratione temporis, chiede se le norme sulle competenze professionali dei geometri vietino la scissione della progettazione architettonica da quella strutturale ponendo come obbligatorio che sia lo stesso soggetto a realizzare entrambe.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 2231 c.c. e delle norme sulla competenza dei geometri e, in particolare la violazione del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16 lett. m) e dell’art. 2 L. n. 1086/1971. Il ricorrente sostiene che le norme in materia di competenza professionale dei geometri non sarebbero state correttamente applicate dalla Corte di Appello che avrebbe escluso la legittimazione del geometra a progettare e dirigere costruzioni dotate anche solo parzialmente di cemento armato, mentre l’art. 2 L. n. 1086/1971 prevede che la costruzione di opere in conglomerato cementizio possa avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto anche da un geometra iscritto nel relativo albo nei limiti delle sue competenze e, nel caso concreto, la competenza sarebbe riconosciuta dallo stesso r.d. 274/1929 che, all’art. 16 lett. m attribuisce ai geometri la competenza in materia di progetto, direzione vigilanza di modeste costruzioni civili.”

La Cassazione, ritenendo infondati i due motivi le motivazioni del ricorso afferma che “ai tecnici solo diplomati (geometri e periti in edilizia) è consentita soltanto la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere che prevedano l’impiego di strutture in cemento armato a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, trattandosi di una scelta inequivoca del legislatore dettata da evidenti ragioni dì pubblico interesse, i limitati margini di discrezionalità attesa la chiarezza e tassatività del precetto normativo (v. Cass. 8/4/2009 n. 8543 e la giurisprudenza ivi richiamata: Cass. 8545/05, 7778/05, 6649/05, 3021/05, 19821/04, 5961/04, 15327/00, 5873/00);
– tale disciplina professionale non è stata modificata dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, le quali si sono limitate, pur senza esplicito richiamo, a recepire la previgente ripartizione di competenze né tale disciplina professionale è stata modificata dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, le quali si sono limitate, pur senza esplicito richiamo, a recepire la previgente ripartizione dì competenze (cfr., ex multis, Cass. 2/9/2011 n. 18038);
resta in ogni caso esclusa la competenza del geometra per le modeste costruzioni civili che siano anche in cemento armato (con riferimento all’ultimo quesito del secondo motivo).”

Per gli ermellini dunque “la questione come sopra introdotta con il motivo di ricorso diventa una questione di puro merito (sulla quale peraltro la Corte di Appello ha adeguatamente motivato) che comunque resta assorbita dal rilievo (v. supra) che è in ogni caso esclusa la competenza del geometra per le modeste costruzioni civili in cemento armato come, appunto, quella per la quale è chiesto il compenso e, pertanto, rigetta il ricorso condannando il ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo”.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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