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Cassazione, si mantiene la casa coniugale anche se si convive con un altro uomo

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Cassazione, si mantiene la casa coniugale anche se si convive con un altro uomo
Suprema Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile
Sentenza n. 15753 del 24 giugno 2013

Spesso e volentieri basta poco per alimentare il fuoco litigioso degli “ex” coniugi soprattutto in materia di figli e casa coniugale.

Nella vicenda esaminata dagli ermellini, si era concluso il procedimento di divorzio con l’affido in via esclusiva alla madre dei due figli (un minorenne e una maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente) e, inoltre, il Tribunale di primo grado, poneva a carico del marito l’onere di corrispondere loro un assegno di mantenimento revocando alla donna l’assegnazione della casa coniugale.

In sede d’appello, a parizale riforma della precedente sentenza, i giudici assegnavano alla donna, in via esclusiva, la casa coniugale che aveva in comproprietà con l’ex marito che, pertanto, ricorreva in cassazione pocihè lamentava una violazione di legge in particolare di quanto disposto dall’articolo 155 quater c.c., relativo all’accertamento della convivenza more uxorio o della contrazione di nuovo matrimonio da parte della “ex” compagna.

Articolo 155 Codice Civile
Provvedimenti riguardo ai figli

Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

La Cassazione ribadendo che l’interesse primario è sempre e comunque quello di tutelare i figli minori “ai quali comunque devono essere equiparati i figli conviventi, maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente” ha stabilito che “la Corte di merito valuta concretamente tale interesse, collegato allo sviluppo psicofisico del giovane e al tempo trascorso nella casa coniugale, e dispone l’assegnazione di essa alla madre, nonostante la nuova convivenza“.

Secondo i supremi giudici, la decisione nel merito è compiutamente motivata e, pertanto, non può essere oggetto di sindacato da parte della Cassazione che nel caso di specie ha respinto il ricorso.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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