Cassazione, il concorso esterno nell’associazione mafiosa
Cassazione, il concorso esterno nell’associazione mafiosa
Suprema Corte di Cassazione II Sezione Penale
Sentenza 26 marzo – 24 aprile 2014, n. 17784
Presidente Gallo – Relatore Lombardo
L’argomento trattato nella sentenza in commento è stato diverse volte oggetto di chiarimento da parte dei giudici della Suprema Corte e, anche in questo caso, gli ermellini hanno ribadito che il concorso esterno nell’associazione mafiosa deve implicare necessariamente che l’agente, anche se non inserito stabilmente all’interno della struttura organizzativa criminale, contribuisca, concretamente e consapevolmente, alla conservazione ovvero al rafforzamento dell’associazione per realizzare il programma criminoso.
Articolo 7 D.L. n. 152/1991
Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del codice penale,concorrenti con l’aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
La Cassazione ha chiarito ancora che “la commissione di un singolo reato, ancorché aggravato dall’art. 7 D.L. n. 152 del 1991, non è indice di per sé di un perdurante collegamento dell’agente con l’associazione mafiosa e tanto meno della volontà di contribuire alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima; mentre – al contrario – il concorso esterno nell’associazione mafiosa implica che l’agente, pur non essendo inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione, fornisca tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo che costituisca condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell’associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Cass., Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005 Rv. 231671)“.
È evidente, dunque, si legge in sentenza “come la posizione del concorrente esterno nulla abbia a che fare con quella di chi commette un singolo reato, seppur aggravato dall’art. 7 D.L. n. 152 del 1991, apparendo non illogico equipararla, invece, a quella del partecipe all’associazione mafiosa“.