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Cassazione : è nullo l’accertamento privo di una valida sottoscrizione

Cassazione Sentenza n. 17400/2012
La Cassazione ha recentemente depositato una sentenza in cui stabilisce che se non viene esibita la delega che autorizza una persona diversa dal capo ufficio a sottoscrivere l’atto impositivo, l’avviso è affetto da nullità insanabile.

La Corte ha preso questa decisione a seguito di un caso giunto fino in Piazza Cavour in cui un contribuente lamentava il fatto che era destinatario di due avvisi di accertamento privi di una valida sottoscrizione e, per questo motivo, decideva di impugnarli entrambi.

Più nello specifico, l’uomo lamentava il fatto che i suddetti avvisi erano sottoscritti per delega dal responsabile del procedimento e non dal direttore dell’ufficio ed nell’allegazione non vi era la citata delega.

La tesi prospettata dall’uomo veniva condivisa sia dalla Commissione provinciale sia da quella regionale che provvedevano ad annullare i suddetti accertamenti in quanto effetti da nullità insanabile.

L’Agenzia delle Entrate, si rivolgeva al giudice dell’Appello ma anche in questa sede la Corte evidenziava la citata nullità (appunto insanabile) in base all’articolo 42 del Dpr 600/73, per aver emesso (l’ Ufficio) i due atti impositivi senza esibire ed allegare la delega del capo dell’ufficio alla sottoscrizione degli stessi da parte del funzionario designato.

Ai sensi del suddetto articolo 42 gli accertamenti in rettifica e quelli d’ufficio sono comunicati ai contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato da lui delegato. Ove l’avviso sia privo degli elementi specificate nel citato articolo l’accertamento è nullo.

In sostanza, secondo quanto emerge dalle precisazioni della Corte, l’accertamento è nullo se nell’avviso non vi sono inseriti : – la sottoscrizione (o la delega al funzionario sottoscrittore ); – le indicazioni dell’imponibile accertato, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute e dei crediti d’imposta; – la motivazione ; – l’allegazione di altri atti non conosciuti né ricevuti dal contribuente, salvo che non sia riprodotto il loro contenuto essenziale.

La tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate invece riteneva che non vi era nessuna obbligazione di allegare la delega perchè in applicazione dell’articolo 7 dello Statuto del contribuente, non è la delega a contenere la motivazione dei recuperi tributari. Per l’Agenzia infatti il fatto importante è il contenuto dell’avviso e non certo la delega anche perchè questa deve essere inquadrata come un provvedimento interno tipico ed esclusivo dell’organizzazione dell’ente impositore.

I giudici di legittimità, con una condivisibile motivazione e confermando sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale l’accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del direttore del’ufficio o di altro funzionario della carriera direttiva da lui delegato, hanno ritenuto manifestamente inammissibile il ricorso dell’Agenzia.

Per la Cassazione la firma deve essere quella del capo dell’ufficio titolare perchè, in caso di contestazione, l’amministrazione deve dimostrare l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio. Il potere di organizzazione deve concretamente essere riferibile al capo dell’ufficio e, pertanto, il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario alla sottoscrizione.
Infine gli ermellini sempre nella sentenza n. 17400/2012 con riferimento all’articolo 7 dello Statuto richiamato dall’Agenzia delle Entrate precisano che tale disposizione è irrilevante nel caso di specie in quanto non è in discussione la partecipazione del contribuente agli atti presupposti ma l’esistenza di un elemento necessario del provvedimento.

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3 Comments on Cassazione : è nullo l’accertamento privo di una valida sottoscrizione

  1. Orientamento consolidato ma perchè ancora insiste sul punto l'Agenzia delle Entrate? come per dire… vediamo se tiene…

  2. Verifichiamo bene gli avvisi prima di fare i muli e pagare…

  3. Credo che sull'argomento ormai la questione è definitivamente chiusa… stando alle ultime decisioni prese dalla Corte si può dire che al triplice fischio Cassazione / Agenzia delle Entrate : 3 – 0

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