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Cassazione: E’ stalking molestare tramite ripetuti contatti telefonici (anche se ubriachi).

stalking

 

Per la Suprema Corte di Cassazione (quinta sezione penale) si “configura il reato di stalking anche se le molestie avvegono tramite ripetuti contatti telefonici“.

I Giudici di Piazza Cavour, con sentenza n. 14997 del 18 aprile 2012, hanno respinto il ricorso presentato da un 45enne piemontese che era stato condannato dalla Corte d’Appello di Torino per i reati di maltrattamento e di atti persecutori nei confronti della moglie.

La difesa dell’uomo lamentava in particolare che nella sentenza di condanna non si fosse tenuto conto dell’incapacità di intendere e di volere dell’uomo dovuto all’abuso di alcol ma con la citata sentenza la Corte ha tolto ogni dubbio stabilendo che “non è rilevante ai fini dell’esclusione o dell’attenuazione della colpevolezza il fatto che il molestatore telefonico fosse ubriaco
Altro significativo aspetto analizzato dagli ermellini in questa sentenza riguarda la durata della molestia ai fini della configurabilità del reato e dunque della punibilità del reo, a tal proposito la Corte, ha chiarito che “il reato di cui all’art. 612 bis c.p. non richiede una particolare durata temporale delle condotte, essendo sufficiente la mera reiterazione delle stesse, ravvisabile anche nella commissione di due episodi di minaccia o molestia“.

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