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Cassazione, nessun reato far pubblicità alle escort su internet

prostituzione minorile

Nessun reato far pubblicità alle escort su internet
Corte di Cassazione – sentenza n. 20384 del 13 maggio 2013

La Cassazione ha deciso che non costituisce reato inserire su un sito internet gli annunci delle escort.

Una sentenza che in fin dei conti non fa altro che rafforzare quanto era già stato stabilito dagli ermellini con la sentenza n. 4443/12 in cui la Corte spiegava che che “può ritenersi cristallizzato il reato nel caso in cui all’attività di mera pubblicazione si aggiunga una cooperazione tra soggetto e prostituta, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicità della donna, che si offre per gli incontri sessuali, evidentemente per rendere più allettante l’offerta e per facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti, cooperazione esplicantesi nell’organizzazione di servizi fotografici nuovi, sottoponendo le donne a pose erotiche, ponendo in essere una collaborazione organizzativa al fine di realizzare il contatto prostituta

Con la sentenza n. 20384 del 13 maggio 2013 Piazza Cavour ha respinto il ricorso presentato dal Procuratore Generale avverso la decisione di non doversi procedere nei confronti di due imputati che gestivano un sito internet di pubblicità.

Nei confronti di questi si erano ipotizzati i reati di associazione a delinquere, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione poichè in maniera organizzata permettevano l’inserimento di annunci pubblicitari di escort nelle pagine del sito.

Per i giudici però la pubblicazione d’inserzioni pubblicitarie su siti internet, allo stesso modo di quanto avviene nei giornali tradizionali, deve essere considerata come un normale servizio in favore della persona.

Come nella precedente sentenza la Corte di legittimità chiarisce che “il reato di favoreggiamento sarebbe stato integrato allorché alla mera pubblicazione degli annunci e del materiale messo a disposizione dalla persona interessata si fosse aggiunta una cooperazione tra soggetto e prostituta, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicità della donna, evidentemente per rendere più allettante l’offerta e per facilitare l’approccio col maggior numero di clienti, cooperazione esplicantesi nell’organizzare servizi fotografici nuovi, ad esempio in pose erotiche, ponendo in essere quindi una collaborazione organizzativa al fine di realizzare il contatto fra prostituta e cliente“.

Pertanto, anche in questo caso, escludendosi tale collaborazione, la sentenza emessa dai giudici di merito è stata ritenuta corretta poichè per l’attività svolta dagli imputati non si viene a configurare nessun tipo di reato.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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