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Cassazione, il figlio che non lavora va mantenuto dai genitori anche se adulto

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Cassazione, il figlio che non lavora va mantenuto dai genitori anche se adulto
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 marzo – 9 maggio 2013, n. 11020

Potrebbe sembrare ovvio il fatto che i genitori debbano continuare a mantenere i propri figli anche dopo che questi siano diventati maggiorenni ma quando a dirlo è la Cassazione tutto assume un tono più serio e ai genitori non resta che far finta di niente e continuare a provvedere alle spese dei figli (alcuni perennemente) in cerca di lavoro.

Piazza Cavour, con la sentenza che di seguito si riporta, ha respinto il ricorso presentato da un padre non più intenzionato a versare al proprio figlio, ormai trentenne, quanto era stato a suo tempo deciso a titolo di mantenimento dal giudice che aveva trattato il divorzio tra l’uomo e la madre del ragazzo.

Il padre si rifiutava di versare il mantenimento al figlio che nella sua vita aveva svolto soltanto piccoli lavoretti poco renumerativi e non era neppure riuscito a completare gli studi.

Non c’è stato nulla da fare. I Supremi giudici hanno stabilito che la non autosufficienza economica del ragazzo anche se maggiorenne comporta per il padre l’obbligo di provvedere al mantenimento.

 

 

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 marzo – 9 maggio 2013, n. 11020
Presidente Luccioli – Relatore Di Virgilio
Svolgimento del processo
Con decreto depositato in data 3 luglio 2008, il Tribunale di Roma ha respinto l’istanza di
C.T., intesa alla modifica delle condizioni di divorzio stabilite tra le parti con sentenza del
medesimo Tribunale del 21 ottobre 1996, ed in particolare alla riduzione del contributo di
euro 1136,00 mensili per il mantenimento dei figli P. e L., nati rispettivamente nel 1978 e
nel 1983, e dell’assegno divorzile di euro 826,00 mensili, ritenendo che la situazione
economica complessiva del ricorrente non aveva subito il dedotto peggioramento, ed ha
altresì respinto la domanda della resistente di aumento del contributo per i figli.
Il C. proponeva reclamo avverso detta pronuncia, chiedendo la riduzione dell’assegno
divorzile ad euro 600,00 mensili, la revoca del contributo per il mantenimento del figlio P. e
la riduzione ad euro 325,00 di quello per il figlio L., con pagamento diretto a favore dello
stesso.
Si costituiva A.F.G.M., eccependo l’inammissibilità del reclamo, e nel merito l’infondatezza.
La Corte d’appello di Roma, con ordinanza in data 18 giugno 2008-3 luglio 2008, ha
respinto sia il reclamo proposto dal C. che il reclamo incidentale proposto dall’A.F.,
compensando integralmente le parti le spese del grado.
Nello specifico, e per quanto qui ancora interessa, la Corte d’appello ha ritenuto che dalle
dichiarazioni rese dal figlio P. emergeva che quest’ultimo, pur avendo trent’anni, aveva
lavorato solo per un breve periodo di tempo con retribuzione irrilevante (sei mesi di
tirocinio in Spagna, con rimborso spese di complessivi euro 3000,00, e tre mesi di
collaborazione con cliniche private, con un compenso di euro 7,00 per ora), e che doveva
ancora frequentare la scuola di specializzazione, per cui non aveva raggiunto una propria
completa autosufficienza economica, senza che ciò fosse ascrivibile a proprio
comportamento colposo; ha rilevato che non si erano verificate dall’epoca del divorzio alla
data della pronuncia modifiche idonee ad imporre un cambiamento della valutazione
operata in quella sede, ed ha quindi confermato la misura dell’assegno divorzile e del
contributo di mantenimento.
Ricorre avverso detta pronuncia il C. sulla base di tre motivi.
Si difende con controricorso A.F.Motivi della decisione
1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 147, 148 e 155 ter e
quinquies c.c. e dell’art. 30 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Secondo il ricorrente, l’impugnata sentenza postula che solo la completa autosufficienza
economica del figlio comporterebbe la cessazione dell’obbligo del mantenimento da parte
del padre non convivente, mentre l’avere messo il figlio P. in condizione di studiare e di
inserirsi nel mondo lavorativo determina la cessazione dell’obbligo di mantenimento, che
ha funzione educativa; non è solo la completa autosufficienza economica del figlio a
comportare la cessazione dell’obbligo di mantenimento da parte del padre non convivente
ed il figlio, avendo volontariamente cessato i rapporti di collaborazione cori la clinica
romana, versa quanto meno in colpa per non essersi messo in condizione di procurarsi un
reddito.
1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’ art.
315 c.c. nel combinato disposto degli artt. 147, 148 e 155, ter e quinquies c.c.
Secondo il C., l’art.315 c.c. configura a carico del figlio una situazione passiva, ossia di
debito verso la famiglia, su cui può ben innestarsi il giudizio di colposo inadempimento, al
fine di sanzionare l’ingiustificato rifiuto di una sistemazione lavorativa.
1.3.- Col terzo motivo, il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione su fatti
decisivi e controversi, ed omessa motivazione sul fatto decisivo.
La Corte ha omesso di valutare che P., in una mail indirizzata al padre, ha riconosciuto di
essere indipendente e capace di mantenersi, non ha valutato che la frequenza della
scuola di specializzazione è retribuita e che ove il figlio non l’avesse frequentata, sarebbe
stato in grado di lavorare presso cliniche private.
2.1.- Il primo motivo è infondato.
La Corte d’appello di Roma non ha violato le norme di legge richiamate, e nel ritenere il
perdurante obbligo del C. al mantenimento del figlio P. ha seguito il principio espresso da
questa Corte in materia, secondo cui l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al
mantenimento dei figli secondo le regole dell’art. 148 cod. civ. non cessa, “ipso facto”, con
il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato,
finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia
la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato
svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di
rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico,
universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del. mercato del
lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria
formazione e la propria specializzazione (in tal senso, le pronunce 15756/2006,
22214/2004, 4765/2002).
Ed infatti, la Carte del merito, preso atto che P.C., laureato in medicina, dopo avere
frequentato un periodo di sei mesi di tirocinio all’estero e avere svolto nel 2006, per soli tre
mesi, attività presso cliniche private percependo la somma di euro 7,00 ad ora, ha ritenuto
che lo stesso, pur avendo trent’anni, e dovendo ancora frequentare la scuola di
specializzazione, non aveva raggiunto una propria completa autosufficienza economica,
senza che ciò potesse ascriversi a colpa dello stesso. Non corretta è pertanto la lettura
della pronuncia operata dal ricorrente, che postula nel figlio quell’autosufficienza
economica che la Corte ha concretamente escluso alla stregua delle risultanze di causa,
considerate le somme percepite durante il tirocinio e nelle cliniche private, congruamente
definite “risibili”, e nella valutazione dello specifico iter professionale del settore, sì da non
potersi ritenere raggiunta un’adeguata capacità lavorativa e reddituale.
Né infine, per l’evidente irrisorietà delle somme in concreto percepite, può ritenersi il figlio
in colpa per non avere proseguito l’attività di collaborazione con le cliniche private.
Il giudizio della Corte del merito è stato infine condotto avuto riguardo alla situazione
economica e patrimoniale del C., ex art.148 c.c.
2.2.- Il secondo motivo è infondato.
Il richiamo all’art. 315 c.c. è ingiustificato, atteso che detta norma disciplina ipotesi diversa
da quella di cuí si tratta, attenendo alla situazione del figlio convivente, dotato di sostanze
e reddito, nei confronti della famiglia convivente, e tale non è P.C..
2.3.- Il terzo motivo presenta dei profili di infondatezza e di inammissibilità.
La Corte del merito non è incorsa in alcuna contraddittorietà della motivazione, nel ritenere
la saltuaria attività del figlio P., scarsamente retribuita, non idonea a consentire il
raggiungimento dell’indipendenza economica dello stesso, e nel porre tale rilievo a base
della reiezione della domanda della resistente, di aumento del contributo di mantenimento,
essendo diverse le domande e diversi i presupposti delle stesse.
Inoltre, non può ritenersi provato, come fa il ricorrente, che P. C. frequenti la scuola di
specializzazione, risultando nel giudizio di merito,, che questi era in procinto di partecipare
al concorso di ammissione; quanto alla mail indirizzata al padre, a tacere da ogni ulteriore
rilievo, si tratta di documento di cui lo stesso ricorrente non indica quando sarebbe avvenuta la produzione nei gradi di merito, e, come tra le ultime affermato nelle pronunce
4220/2012, 6820/2010 e 6937/2010, l’onere imposto al ricorrente dall’art. 366 n. 6 c.p.c., di
indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali sui quali si fonda e di
trascriverli nella loro completezza, con riferimento alle parti oggetto di doglianza, richiede
che, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, la parte provveda alla loro
individuazione, indicando in quale sede processuale sia avvenuta la produzione nel
giudizio di merito.
3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dei compensi, liquidati in
euro 2500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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