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Cassazione : illegittimo il licenziamento del lavoratore depresso

In materia di licenziamento la Corte ha stabilito l’inefficacia del provvedimento preso in tal senso nei confronti del dipendente che soffre d’ansia, attacchi di panico e con una labilità emotiva esasperata. Il contratto collettivo stabilisce che non è possibile sanzionare sul piano disciplinare il lavoratore che soffre delle suddette patologie. Inoltre, nel caso in cui la labilità emotiva perdura nel tempo e si aggrava, diventando una vera e propria sintomatologia depressiva, si concretizza di fatto un vero e proprio giustificato impedimento idoneo ad escludere la sanzionabilità disciplinare dei fatti addebitati.
La Cassazione civile, sulla base delle considerazioni appena espresse, con la sentenza n. 11798 del 12 luglio 2012 ha dichiarato il licenziamento è illegittimo e riconoscendo al lavoratore la tutela del contratto collettivo.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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