Cassazione, illegittimo il licenziamento per aver inviato in ritardo il certificato medico
Cassazione, illegittimo il licenziamento per aver inviato in ritardo il certificato medico
Corte di Cassazione – Sentenza n. 106/2013
La Corte di Cassazione ha trattato il caso di un lavoratore licenziato per colpa di un certificato di malattia arrivato con cinque giorni di ritardo.
La decisione presa dagli ermellini ha dato doppia ragione al lavoratore e con la sentenza n. 106 del 2013 il licenziamento è stato ritenuto illegittimo.
Se da un lato il lavoratore, che era veramente malato e che per questo aveva inviato in ritardo di 5 giorni la certificazione per una malattia di tre mesi dall’altro il datore di lavoro provvedeva ad intimare, ove non andasse a buon fine il primo licenziamento, un altro provvedimento di recesso all’interno di una procedura di mobilità per la quale era stato esperito l’iter.
La Suprema Corte però ha tutelato il lavoratore graziandolo per ben due volte e procedendo ad annullare anche il secondo licenziamento.
Secondo i Giudici di Piazza Cavour la sanzione espulsiva risulta eccessiva rispetto alla previsione del CCNL di settore e così ha motivato la decisione presa per il primo licenziamento annullato ricordando che l’imprenditore conosceva lo “status” del lavoratore avendo già in precedenza da questi ricevuto altri certificati medici che on erano stati contestati.
Quanto al secondo licenziamento i Giudici lo hanno considerato illegittimo “perchè dopo un primo licenziamento individuale il secondo non può essere collettivo, né consistere nel collocamento in mobilità”, in quanto la situazione di sospensiva riferita al licenziamento individuale non consente la necessaria comparazione tra i lavoratori secondo la previsione sui criteri di scelta ex art. 5 della legge n. 223/1991.