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Cassazione: incidente stradale, risarcimento danni, lucro cessante

Suprema Corte di Cassazione III Sezione Civile Sentenza 18 maggio 2017, n. 12467

Cassazione: incidente stradale, risarcimento danni, lucro cessante
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Civile
Sentenza 18 maggio 2017, n. 12467

Incidente stradale, danneggiamento e prova del danno ingiustoLa Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12467/2017 che di seguito si riporta, ha esaminato un caso particolare il caso di risarcimento del danno, quello da lucro cessante e conseguente un incidente stradale che avrebbe diminuito la capacità e l’intensità lavorativa della ricorrente.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sostenendo che deve essere provato il nesso causale del fatto in sé col decremento progressivo dei guadagni negli anni successivi all’incidente non essendo sufficiente applicare il criterio delle presunzione.

Testo della sentenza

FATTI DI CAUSA

Il notaio (OMISSIS) nel (OMISSIS) venne coinvolta, quale trasportata sull’auto di (OMISSIS), in un incidente stradale con vettura priva di copertura assicurativa, riportando lesioni alla persona (lo scoppio di una vertebra) con esito permanente.

Conveniva in giudizio il vettore (OMISSIS) e la compagnia di assicurazioni di questi, nonche’ (OMISSIS), conducente dell’altra vettura che, perdendo una ruota che andava ad urtare la BMW condotta dal (OMISSIS), ne provocava l’uscita di strada, e le (OMISSIS) quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, non essendo la seconda vettura risultata assicurata.

La domanda risarcitoria della (OMISSIS) in primo grado era accolta solo in parte. Il tribunale rigettava la domanda volta al risarcimento del danno da lucro cessante connesso alla invalidita’ temporanea e alla invalidita’ permanente.

La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, le riconobbe una ulteriore somma a titolo di risarcimento del lucro cessante per il periodo di invalidita’ temporanea, confermando il rigetto della domanda in relazione al lucro cessante da invalidita’ permanente sulla considerazione che si fosse provveduto a personalizzare il danno biologico nella misura massima, tenendo conto della considerazione del c.t.u. relativa al una diminuzione della capacita’ lavorativa specifica del 20%, rapportata al maggior affaticamento e alla usura lavorativa del notaio. La corte d’appello, in particolare, negava il risarcimento del danno da riduzione della capacita’ lavorativa specifica escludendo che fosse stata fornita la prova, anche presuntiva, di un pregiudizio economico collegato alle conseguenze permanenti dell’incidente.

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione illustrato da memoria nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) avverso la sentenza n. 933/2014, depositata dalla Corte d’Appello di Milano in data 8 maggio 2014.

Le due compagnie di assicurazioni resistono con controricorso, gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente, con i tre motivi di ricorso, e con la breve premessa che vi ha anteposto, sottolinea come le sia stato negato dai giudici di merito il diritto ad un integrale ristoro del pregiudizio subito, in quanto gli stessi avrebbero sottovalutato, nonostante gli elementi di prova forniti, le conseguenze anche in termini di pregiudizio patrimoniale della lesione dell’integrita’ fisica riportata, che si traduce, come postumi permanenti (avendo il notaio riportato la lesione di una vertebra) principalmente in una maggiore faticosita’ del lavoro, nelle difficolta’ di conservare per lungo tempo sia la stazione seduta, che la stazione eretta, nella difficolta’ di effettuare spostamenti, ed in una necessita’ di interruzioni consistenti e del rispetto di tempi piu’ lunghi di recupero fisico rispetto a quelli ordinari di una persona che si trovi nelle stesse condizioni di eta’ e di salute complessiva senza la predetta alterazione fisica.

Il tema evocato e’ quello dell’apprezzamento del danno permanente riportato da chi eserciti una professione intellettuale, sotto il profilo della riduzione della propria capacita’ di produrre guadagno, e quindi del verificarsi di un lucro cessante futuro.

Occorre individuare in quali casi il danno fisico con esiti permanenti non comporti soltanto la necessita’ che se ne tenga conto ai fini di una adeguata personalizzazione del danno biologico, ma quando e secondo quali criteri probatori, esso possa determinare anche una riduzione della capacita’ di guadagno nelle professioni intellettuali.

La ricorrente denuncia la violazione di numerose norme (principalmente delle norme in materia di presunzioni e di nesso causale, e dell’articolo 2697 sulla ripartizione dell’onere probatorio) sulla questione del risarcimento del danno derivante da invalidita’ permanente le cui lesioni abbiano avuto un’incidenza sulla capacita’ lavorativa specifica.

Ricostruisce i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia nel modo seguente: -il danno derivante da invalidita’ permanente che si traduca nella lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficolta’ nello svolgimento dell’attivita’ lavorativa, si risolve innanzitutto in una compromissione biologica dell’individuo e va liquidato come danno alla salute; -puo’ essere liquidato anche come danno patrimoniale, qualora si provi che esso abbia comportato anche una comprovata riduzione della capacita’ del danneggiato di produrre reddito, in connessione con l’attivita’ da questi svolta; -della riduzione del reddito e della connessione causale tra questa contrazione e la menomazione subita deve essere fornita la prova; -l’onere della prova grava sul danneggiato ma la prova della incidenza causale della invalidita’ sulla diminuzione della capacita’ di produrre reddito puo’ essere fornita anche a mezzo di presunzioni.

Sostiene la ricorrente che: sulla base dell’attuale quadro giurisprudenziale, laddove in caso di micropermanente si presume che essa rilevi soltanto sotto il profilo della personalizzazione del danno biologico, in caso che il danno permamente consista in una invalidita’ permanente media o grave, le presunzioni dovrebbero operare in modo tale che, provata da parte del danneggiato una diminuzione del guadagno, essa dovrebbe essere posta in rapporto presuntivo iuris tantum di causalita’ con la lesione. Sostiene di non aver lamentato, come danno patrimoniale, un danno da lesione della cenestesi lavorativa, ovvero limitato alla maggior usura, difficolta’ e fatica incontrate nello svolgimento dell’attivita’ lavorativa, consapevole del fatto che esso rileverebbe, secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 7524 del 2014, solo all’interno della personalizzazione del danno biologico, che le e’ stato riconosciuto ed e’ stato personalizzato al massimo grado.

La domanda autonomamente posta, e che assume che erroneamente non sia stata accolta, concerne invece il danno patrimoniale derivante dalla contrazione della sua capacita’ lavorativa specifica, e quindi la perdita di guadagno e di incremento delle proprie occasioni lavorative derivante dal fatto che non e’ piu’ fisicamente in grado di svolgere l’attivita’ professionale come prima, dovendo necessariamente fare della pause piu’ lunghe per recuperare le forze, non potendosi sottoporre a lunghi spostamenti o stare molte ore di seguito in una stessa posizione. Riconduce quindi le conseguenze della invalidita’ permanente non (solo) ad un maggior affaticamento nello svolgimento dell’attivita’ precedente, ma alla impossibilita’ di mantenere i ritmi della attivita’ precedente, ed ancor piu’ alla impossibilita’ di incrementare l’attivita’ lavorativa: la professionista ha dovuto necessariamente modificare e rimodulare, rendendoli meno defatiganti, i ritmi lavorativi precedenti, per accordarli con la sua nuova situazione fisica ed assume che da cio’ sia derivato una diminuzione dei guadagni e della possibilita’ di incrementare il proprio reddito professionale, non adeguatamente preso in considerazione, come autonoma voce di danno, dalla corte d’appello.

La corte d’appello si sarebbe posta in contrasto con il sopra ricordato quadro giurisprudenziale laddove ha rigettato l’appello, affermando che la comprovata diminuzione dei guadagni del notaio, che era nel pieno dell’attivita’ professionale, con cariche rappresentative anche all’interno della associazione di categoria e attivita’ lavorativa articolata in tra diversi studi, fosse riconducibile alla crisi economica che in contemporanea affliggeva tutto il settore.

La censura pone motivi di riflessione circa la difficolta’ della prova di una connessione causale tra la diminuzione dei guadagni e l’invalidita’ subita da un professionista, esercente una professione intellettuale, e tuttavia non puo’ essere accolta.

La motivazione della corte d’appello non contraddice, in diritto, i principi di riferimento che sono stati correttamente riportati dalla ricorrente.

Essa si muove, con accertamento in fatto non rinnovabile in questa sede, sul piano della prova: da’ atto della presenza di una danno permanente non lieve, stimato dal c.t.u. come avente una incidenza del 20% sulla capacita’ lavorativa specifica del soggetto, in considerazione del quale, come riconosce la ricorrente, personalizza il danno biologico nel massimo grado consentito, per adeguatamente risarcire la professionista della indubbia perdita di qualita’ della vita, privata prima che professionale, conseguente ai postumi permanenti dell’incidente.

In presenza di tale menomazione di media entita’, che puo’ andare ad incidere anche sullo svolgimento dell’attivita’ lavorativa del soggetto, pur essendo questa una attivita’ intellettuale, e quindi non necessitante in via primaria dell’impiego di forza fisica, la corte d’appello da un lato afferma che la contrazione della capacita’ di guadagno, pur in presenza del verificarsi di una invalidita’ permanente di incidenza non trascurabile, non puo’ essere presunta, ma deve essere allegata e provata, e tale affermazione e’ corretta.

Quindi, non ritiene che questa prova sia stata fornita. In particolare, non ritiene che dalle dichiarazioni dei redditi del notaio, pur prodotte, si traggano clementi univoci nel senso di un decremento progressivo dei guadagni negli anni successivi all’incidente. Essa vi rinviene piuttosto delle oscillazioni, prive della necessaria univocita’ e non idonee a fornire la prova di una costante diminuzione della capacita’ di guadagno da porre in rapporto causale con il verificarsi dell’evento dannoso. Quindi ritiene in primo luogo che la danneggiata non abbia fornito prova sufficiente del pregiudizio patrimoniale stesso.

In piu’, non ritiene che sia stata fornita una prova adeguata della derivazione causale, secondo la regola della regolarita’ causale o del piu’ probabile che non, tra la contrazione di reddito verificatasi, sebbene non con la richiesta univocita’, negli anni successivi al fatto illecito o la mancanza di incremento e la impossibilita’ fisica, per il notaio, di mantenere i ritmi lavorativi precedenti, e tanto meno di incrementarli.

L’introduzione del riferimento al fatto notorio della crisi economica e della sua possibile incidenza, come fattore causale alternativo, sulla contrazione del volume di affari delle professioni intellettuali in genere e della professione notarile in particolare ha un peso solo rafforzativo del convincimento gia’ maturato sulla base di una corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Attese le oscillazioni giurisprudenziali sul punto, le spese del presente giudizio possono essere compensate.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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