Cassazione: interessi sugli interessi per l’assegno di mantenimento.
La Cassazione, con la Sentenza n. 25861/11, ha stabilito che “l’assegno di mantenimento in favore del coniuge integra un credito pecuniario, produttivo di interessi corrispettivi “ope legi” (art. 1282 c. c.), salvo diversa previsione del titolo, dalla data in cui diventa liquido ed esigibile. Una volta determinato, é soggetto alle regole ordinarie di “mora debendi”, ivi compresa quella della produzione di interessi legali sugli interessi scaduti dal giorno della domanda giudiziale”.