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Cassazione : la raccomandazione dall’esterno non costituisce reato

La Cassazione ha stabilito che la raccomandazione dall’esterno non costituisce reato e, pertanto, non può essere perseguita.

La Suprema Corte ha bocciato il ricorso presentato dal P.M. dopo il “non luogo a procedere” pronunciato nei confronti dell’ex sindaco di Pescara, accusato del reato di concussione per aver raccomandato il trasferimento di una dottoressa da Pescara a Chieti al direttore generale della Asl chietina. La vicenda ha originato un procedimento penale in capo al primo cittadino di Pescara perchè la dottoressa, in segno di ringraziamento per l’interessamento, aveva omaggiato il sindaco con un computer.

La Sesta sezione penale di Piazza Cavour, con la sentenza n. 38762/12, ha stabilito che “la raccomandazione e’ condotta che esula dalla nozione di atto d’ufficio”. Più specificatamente è una “condotta commessa in occasione dell’ufficio e non concreta l’uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell’agente” pertanto se e’ commessa dall’esterno non puo’ essere perseguita.

Il GUP di Pescara aveva prosciolto l’ex sindaco dall’accusa di concussione già il 23 febbraio 2011 ma il P.M. aveva impugnato innanzi alla Cassazione il non luogo a procedere sostenendo errata la decisione del Giudice dell’Udienza Preliminare che invece avrebbe dovuto disporre il rinvio a giudizio per il reato di corruzione.

Gli ermellini, respingendo il ricorso del Pubblico Ministero, hanno avuto modo di precisare che “il delitto di corruzione, rientrando nella categoria dei reati propri funzionali, richiede che l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientri nella competenza o nella sfera d’influenza dell’ufficio al quale appartiene l’ipotetico soggetto corrotto, nel senso che occorre che sia espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata dal medesimo, requisito non ravvisabile nell’intervento del pubblico ufficiale che non implichi l’esercizio di poteri istituzionali propri del suo ufficio e non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, ma sia diretto ad incidere nella sfera di attribuzione di un pubblico ufficiale terzo, rispetto al quale il soggetto agente e’ assolutamente carente di potere funzionale”.

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