Cassazione: mantenimento dei figli dopo che cessa la convivenza tra i genitori
Regolamentando i rapporti di natura economica tra i coniugi, la I sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7905 del 18 maggio 2012, ha stabilito che questi diventeranno efficaci soltanto dal momento in cui cessa la convivenza.La decisione della Corte è venuta a seguito del ricorso presentato da un uomo, in causa con la propria ex-convivente, che chiedeva di far iniziare la decorrere il mantenimento del figlio dal momento incui di fatto è cessata la coabitazione con la moglie. La Corte ha accolto il ricorso precisando che la necessità e l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio decorre dal momento in cui viene meno la convivenza tra i genitori, sul presupposto che entrambi, nel periodo precedente avessero contribuito, in maniera proporzionale alle proprie possibilità, alle cure e mantenimento della prole.
Inutile dire che la decisione presa dalla Corte deve intendersi di natura generica alla figura del genitore, riferendosi allo stesso modo sia alla madre che al padre in quanto le due figure genitoriali sono sempre più equiparate tra loro ed è un dovere di entrambi provvedere al mantenimento dei figli.