In evidenza

Cassazione, meglio fare attenzione a come denunciare le “corna” altrui

Cassazione, meglio fare attenzione a come denunciare le “corna” altrui

Corte di Cassazione Prima Sezione Penale – Sentenza n. 2597

Corte di Cassazione Quinta Sezione Penale – Sentenza n. 1108

Cosa fare quando si scopre che un amico oppure un familiare ha le corna? Meglio informarlo oppure tenere per sè questa “notizia”? Chiaramente un amico non esiterebbe un istante, racconterebbe tutto e subito, sbagliando. L’affetto potrebbe farci compiere delle azioni di cui potremmo pentirci, parola di Cassazione. Trattando un caso di “corna” la Suprema Corte ha emesso una decisione molto interessante ma utile per e riflessiva per quelle persone che si trovano in una situazione simile. Quando si compie qualcosa a fin di bene raramente si pensa alle conseguenze e spesso si agisce d’impulso senza prendersi il tempo per pensare bene a “come” dare certe notizie. Per non rischiare, il piccolo consiglio che possiamo darvi in materia di “corna”, almeno per non finire nei guai, evitate di notiziare il “cornuto” tramite l’invio di un SMS, perchè potreste pagare molto di più del semplice costo del messaggio.

Il caso trattato dalla corte riguardava la vicenda di una donna, condannata a pagare una multa di 400 euro e un risarcimento pari ad euro 500 per aver inviato alla cognata due SMS (tra la fine del 2006 e i primi giorni del 2007) per avvertire quest’ultima dei continui tradimenti del marito.

Col primo SMS inviato la donna, dal proprio cellulare, senza nascondere il numero, scriveva alla cognata “E’ giusto che tu lo sappia, Sergio da sempre ti fa le corna…” mentre i toni del secondo messaggio erano più in linea con la festività del periodo in cui lo stesso è stato inviato infatti c’era scritto  “Tuo marito e’ un bel ragazzo e tu una befana, non ti resta che fare la cornuta contenta“.

Gli SMS non sono stati graditi e per la cognata dal messaggio facile si sono aperte le porte del Tribunale di Palermo che, nei suoi confronti ha emesso una sentenza di condanna per molestie.

La donna ha cercato di difendersi inutilmente innanzi ai Giudici di Piazza Cavour rappresentando loro che gli SMS inviati erano del tutto “innocenti” infatti non li ha inviati nascondendo la propria identità. Per gli ermellini “non vi e’ dubbio che il contenuto dei due suddetti sms, inviati dall’imputata alla parte lesa, erano idonei a recare molestia e disturbo” e, per questo motivo hanno respinto le richieste della donna dichiarando il ricorso inammissibile.

Secondo la Corte, il reato di cui all’art. 660 c.p. “e’ plurioffensivo poiché protegge, oltre la tranquillita’ della persona offesa, anche l’ordine pubblico, che pero’ e’ sufficiente, per la sussistenza del reato, che sia messo solo in pericolo per la possibile reazione della parte offesa“.

La donna è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare mille euro alla Cassa delle ammende, oltre al rimborso ( a favore della cognata) di 1500 euro per le spese processuali affrontate in Cassazione.

Un caso simile si è invece concluso in maniera opposta. Un 40enne di Frosinone si era rivolto ad un amico dicendo “guarda le corna che hai?” ed è stato assolto dalla Corte. In sostanza, se proprio dobbiamo dire a qualcuno cose del genere meglio farlo a voce. La Cassazione specifica infatti che denunciare cose del genere verbalmente, e magari anche con l’aggiunta di qualche volgarità, non è reato perché il “linguaggio comune” è vittima di “un generale scadimento accettato a livello sociale” mentre, come abbiamo visto, farlo tramite SMS costituisce reato di molestie.

La quinta sezione penale, con la sentenza n. 1108 ha osservato che “contrariamente a quanto dimostra di ritenere il ricorrente procuratore, le espressioni utilizzate non presentano, soprattutto nell’ottica di un generale scadimento del linguaggio comune e della accettazione sociale dello stesso, un significato univocamente offensivo di per sé sufficiente a ritenere consumata la violazione della legge sostanzialmente evocata“.

La Corte si è espressa. Adesso sta a voi decidere come avvisare l’amico o il parente, a vostro rischio e pericolo.

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!

About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
Loading Disqus Comments ...

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Protected by WP Anti Spam
Invia un articolo