In evidenza

Non comunicare il ritrovamento dell’auto rubata e risarcita é appropriazione indebita

Con la Sentenza n. 8927/2012 la seconda sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, in materia di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), ha stabilito la configurabilità del reato se non si denuncia prontamente il ritrovamento della vettura oggetto di furto e per cui vi è già stato effettuato il risarcimento.
In sostanza, le clausole generali del contratto assicurativo prevedono, linquidando un furto, l’acquisto da parte della compagnia della titolarità del mezzo e, pertanto, in caso di ritrovamento della vettura scomparsa si dovrà tempestivamente avvisare la compagnia assicurativa per evitare di configurare il suddetto reato.
Il caso giunto fino alla Suprema Corte riguardava due persone condannate daòòa Corte d’Appello di Napoli a un anno di reclusione per truffa, poichè dopo aver subito il furto dell’automobile di cui erano comproprietari, avevano incassato il denaro della compagnia di assicurazioni e poi temporeggiato il momento di comunicare alla compagnia del ritrovamento dell’auto oggetto di furto.

La difesa dei due ha fatto presente alla Corte che i due, in base alla clausola assicurativa citata, non erano più titolari del veicolo ma semplici possessori e, pertanto, il reato non doveva essere quello di truffa ai danni dell’assicurazione ma quello di appropriazione indebita.

La Corte, non rinvenendo nessuna cooperazione con la vittima (elemento richiesto per il reato di truffa) ha accolto la linea della difesa dell’appropriazione indebita in quanto “gli imputatisi sono appropriati in modo illegittimo di un bene non più di loro proprietà”.

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!

About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
Loading Disqus Comments ...

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Protected by WP Anti Spam
Invia un articolo