In evidenza

Cassazione : Possibile costruire finestre che aprono nel fondo del vicino

Cassazione Sentenza n. 17680/2012
Possibile costruire finestre che aprono nel fondo del vicino
La Cassazione ha emesso una sentenza che di sicuro interesserá parecchi lettori che, causa di sporgenze che aprono nel fondo altrui, non riescono ad avere una pacifica convivenza col proprio vicino di casa.
Per i giudici della Suprema Corte di Cassazione l’immissione di sporgenze nel fondo del vicino è consentita nel caso in cui l’opera si trovi ad un’altezza tale da non pregiudicare il godimento del bene da parte del proprietario sottostante.
In questo specifico caso, il ricorrente lamentava il fatto che il vicino di casa avesse apposto degli infissi apribili dall’esterno composti da profilati di alluminio e lastre di vetro.
I giudici che hanno trattato la vicenda hanno precisato che l’altezza tra gli infissi e il calpestio del terrazzo (di ben 9 metri), non limitava l’uso dello stesso né costituiva, come sostenuto dal proprietario, un pericolo.
La sentenza n. 17680/2012, anche sulla base di queste considerazioni rappresentate dalla Corte, ha concluso la vicenda giudiziaria rigettando il ricorso presentato dal proprietario della terrazza.
Per gli ermellini “ai sensi dell’articolo 840 cc. l’immissione di sporti nello spazio aereo sovrastante il fondo del vicino, è consentita quando questi non abbia interesse ad escluderla, cioè quando la stessa intervenga ad una altezza dal suolo, tale da non pregiudicare alcun legittimo interesse del proprietario del fondo in relazione alle concrete possibilità di utilizzazione di tale spazio aereo”.
Sulla questione relativa al pericolo di danni proveniente dall’opera i giudici osservano che la vicenda emersa dai fatti di causa integrerebbe gli estremi di una azione negatoria per turbative o molestie ex articolo 949 secondo comma del c.c. non un’azione ex articolo 840 del c.c.
I giudici concludono precisando che la collocazione di sporti su di una colonna d’aria non integrerebbe neppure una servitù poiché, ai sensi dell’art. 907 c.c. e 905 c.c., il calcolo delle distanze delle nuove costruzioni da quelle altrui, deve effettuarsi partendo dalla faccia esteriore del muro in cui sono collocati gli infissi (finestre o altre aperture) e non invece dal punto di massima sporgenza delle stesse che si aprono a compasso verso l’esterno.

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!

About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
Loading Disqus Comments ...

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Protected by WP Anti Spam
Invia un articolo