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La Cassazione si pronuncia in materia di responsabilità processuale aggravata

Cassazione Civile Terza Sezione - Sentenza n. 8913/13

Cassazione Civile Terza Sezione – Sentenza n. 8913/13

La Cassazione si pronuncia in materia di responsabilità processuale aggravata
Corte di Cassazione Civile Terza Sezione – Sentenza n. 8913 dell’11 aprile 2013

La Suprema Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata affermando la responsabilità processuale aggravata per chi trascrive la domanda giudiziale oltre i limiti dei suoi diritti ovvero il giudice, solo dopo aver esaminato il merito, può accordare alla controparte un risarcimento nel caso in cui sia stata avviata una azione giudiziaria avventata.

Questo è ciò che emerge dalla sentenza n. 8913 dell’11 aprile 2013 in cui la terza sezione civile ha chiarito che l’art. 96 comma 2 c.p.c. stabilisce che nel caso in cui il giudice accerti l’inesistenza del diritto per cui è stata trascritta la domanda giudiziale può, su istanza della parte danneggiata, condannare l’attore al risarcimento del danno per aver agito in maniera poco prudente.

Affinchè si possa agire in tal senso basta appunto l’accertamento dell’inesistenza del diritto per cui è stata iniziata la causa e, pertanto, in tali casi il giudice, investito della domanda di responsabilità, non può esimersi di pronunciarsi anche su di essa se ma, logicamente, solo dopo che siano state trattate, accertate e decise le questioni di merito relative alla fondatezza delle domande.

La Cassazione si è dovuta pronunciare in tal senso poichè, nel caso analizzato, in sede d’Appello non era stato osservato tale principio anche se i giudici avevano rimesso al prosieguo del “tutte le questioni relative alle pretese delle appellanti principali circa le domande ex art. 2932 c.c. riproposte in appello“, ha ritenuto “immediatamente definibile” la questione “concernente la statuizione di condanna ex art. 96 c.p.c.“.

 

Art. 96
Responsabilità aggravata

 

I. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

II. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

III. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. (1)

________________
(1) Comma aggiunto dall’art. 45, comma 12, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).

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3 Comments on La Cassazione si pronuncia in materia di responsabilità processuale aggravata

  1. Articolo consigliato:
    La Cassazione si pronuncia in materia di responsabilità processuale aggravata
    Corte di Cassazione Civile Terza Sezione – Sentenza n. 8913 dell'11 aprile 2013

  2. Basta processi inutili o meglio processi… se la va???
    La Cassazione si pronuncia in materia di responsabilità processuale aggravata
    Corte di Cassazione Civile Terza Sezione – Sentenza n. 8913 dell'11 aprile 2013

  3. Articolo consigliato:
    La Cassazione si pronuncia in materia di responsabilità processuale aggravata
    Corte di Cassazione Civile Terza Sezione – Sentenza n. 8913 dell'11 aprile 2013

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