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Cassazione: scuola obbligata a trovare albergo sicuro per gita scolastica.

Con la Sentenza n. 1769/12 la corte di Cassazione, esaminando il caso di una ragazza che, in gita scolastica, salita su un parapetto del balcone della stanza, era precipitata nel vuoto per circa dodici metri, riportando gravissime lesioni e rimanendo completamente invalida, ha stabilito che esiste per la scuola “l’obbligazione contrattuale di garantire l’incolumita’ dell’alunno dinanzi alla scelta di una struttura alberghiera e, dunque, il personale accompagnatore avrebbe dovuto rilevare, “con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilita’” alla terrazza non protetta, “per poi adottare misure in concreto idonee alle circostanze”.
“Poiche’ l’iscrizione a scuola e l’ammissione ad una gita scolastica determinano l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumita’ dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni all’allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante quest’ultima, mentre incombe all’istituto la prova liberatoria, consistente nella riconducibilita’ dell’evento lesivo ad una sequenza casuale non evitabile e comunque imprevedibile, neppure mediante l’adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall’uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche”.
La Cassazione ha ritenuto nella sentenza d’Appello “non corretta l’esclusione di responsabilita’ dell’albergatore gestore dell’edificio”, poiche’ la terrazza dava direttamente sul vuoto, senza protezione e illuminazione “ed anzi con una vera e propria insidia verso il margine esterno”.
Infina, per quanto riguarda la chiamata in causa dei genitori del compagno di classe della ragazza ferita, gli ‘ermellini’ hanno escluso la loro responsabilita’, “nonostante la confessione del loro figlio” sul passaggio dello spinello “per carenza di prova adeguata sulle circostanze di fatto”, dato anche “l’esito negativo degli esami tossicologici”.
Per farla breve, i docenti che accompagnano gli studenti in gita sono tenuti ad un «obbligo di diligenza preventivo» che impone loro di trovare strutture alberghiere il più possibile sicure. Inoltre, debbono effettuare «controlli preventivi» delle stanze dove alloggiano i ragazzi.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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