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(Cassazione sentenza 5056/2012) Risoluzione del contratto di locazione per modifiche effettuate dal conduttore.

Recentemente avevamo pubblicato un articolo ( sentenza n. 1761 depositata l’8/02/2012,) relativo ad una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in materia di risoluzione del contratto di locazione a causa di modifiche effettuate dal conduttore dell’immobile.  Con la sentenza 5056/2012 la Cassazione (sempre la III sezione civile), torna sull’argomento (mantenendone l’indirizzo), e stabilisce la legittimità della risoluzione del contratto di locazione per le modifiche del conduttore inosservante della clausola che ne vieta l’esecuzione.

Nel caso di specie, l’immobile concesso in locazione era solo per uso ristorante mentre era stato adibito anche a pizzeria con tanto di forno a legna e, quindi, utilizzato per un uso diverso da quello di cui al citato contratto.

Per la Corte tale modifica costituisce una diversa attività e per il suo esercizio si erano rese necessarie l’installazione di più canne fumarie per l’esalazione di fumi e odori comportanti anche nuove autorizzazioni sanitarie.

La Corte, trattando il caso, spiega inoltre che nel caso esaminato si ha la violazione non solo del contratto ma anche di quanto disposto dall’articolo 1587 del codice civile, che “impone al conduttore di osservare, nell’usare la cosa per l’uso determinato, la diligenza del buon padre di famiglia, è sempre operante nel corso del rapporto, indipendentemente dall’obbligo di restituire la cosa, al termine del rapporto, nello stesso stato in cui l’ha ricevuta”, pertanto, la risoluzione del contratto di locazione relativo al caso analizzato comporta l’inadempimento perchè il comportamento del conduttore non solo provoca gravi conseguenze al fabbricato ma comporta anche la richiesta di nuove autorizzazioni sanitarie.

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