Cassazione (sentenza n. 6907/12): Il danno da “fermo tecnico” va risarcito
Dopo un incidente stradale il “fermo tecnico” dell’auto dovuto alla sua riparazione rappresenta certamente un danno e, pertanto, va risarcito. Lo afferma la terza sezione civile della Suprema Corte che, con la sentenza n. 6907/12, ha accolto il ricorso di un uomo a cui, nelle due fasi di merito (Giudice di Pace e Tribunale), era stato negato il risarcimento per il suddetto danno. Nella sentenza la Corte ha osservato che “con riferimento a tale danno subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa dell’impossibilita’ di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione e’ stato affermato che e’ possibile la liquidazione equitativa del danno stesso anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato”.
Gli Ermellini evidenziando che “l’autoveicolo e’ di fatto, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed e’ altresi’ soggetto ad un naturale deprezzamento di valore” e, pertanto, i giudici di merito hanno “errato nel rigettare la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico” e dovranno quindi riesaminare il caso.
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