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Cassazione, tollerare il ritardo dei pagamenti compromettere l’eventuale richiesta di risoluzione del contratto

Corte di Cassazione

Cassazione, tollerare il ritardo dei pagamenti compromettere l’eventuale richiesta di risoluzione del contratto
Corte di Cassazione – Sentenza n. 1851/2013

Attenzione a tollerare il ritardo dei pagamenti, perchè per la Cassazione rischiate seriamente di non poter chiedere la risoluzione del contratto.
Dalla sentenza n. 1851/2013 emerge infatti che il comportamento tollerante del creditore nel ricevere i pagamenti non favorisce un’eventuale risoluzione del contratto nel caso in cui la gran parte del pagamento è già stato effettuato al punto di non cambiare molto l’equilibrio economico del contratto.

Il caso che ha permesso alla Suprema Corte di decidere in tal senso è stato quello di un venditore di immobili che ha citato il giudizio un compratore chiedendo la risoluzione del contratto proprio perchè quest’ultimo avrebbe dovuto corrispondere il prezzo pattuito entro una determinata data ma l’acquirente, a decurtazione di parte della cifra residua, aveva fatto eseguire alcuni lavori che nel complesso delle valutazioni dei costi effettuati per realizzarli aveva versato parte della somma da pagare mentre per la restante parte aveva fatto versare sei effetti cambieri rimasti insoluti.

Le decisioni prese dai giudici di merito, anche se non identiche, non sono andate a genio al venditore che, per definire la questione ha richiesto  l’intervento della Cassazione.

La Corte nell’analizzare il caso ha osservato che il convenuto era ancora debitore e che il termine stabilito per il pagamento della somma non era da ritenersi essenziale.

Il venditore chiaramente ha tentato di illustrare ai massimi giudici le proprie ragioni rappresentando agli ermellini la gravità dell’inadempimento contrattuale ascritto alla controparte che doveva ancora il 40 % del valore complessivo della prestazione ma Piazza Cavour l’operato dei giudici del merito è stato corretto nonostante la mancata osservanza del termine poichè il parziale inadempimento del contratto non può ritenersi grave.

Infatti, è risultatoche la gran parte della somma era già stata pagata al creditore e quest’ultimo aveva tenuto un comportamento lungamente tollerante nel ricevere i pagamenti effettuati anche successivamente alla scadenza del termine convenuto anche per degli accordi intervenuti dopo la conclusione del preliminare in questione.

I giudici non ravvisando nella fattispecie concreta una notevole alterazione dell’equilibrio e della complessiva economia contrattuale, che fondi i presupposti per la risoluzione hanno concluso per il rigetto del ricorso del venditore.

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