In evidenza

Cassazione, riparte da zero il processo di Raoul Bova

Raoul Bova

Raoul Bova

Cassazione: Processo a Raoul Bova da rifare

Per la Cassazione la condotta elusiva va collegata alla violazione di una norma perché conti penalmente

Pubblicato dalla  di Leggioggi.it il 6 maggio 2013

Tutto da rifare; non è l’ultimo titolo del film di Raoul Bova ma quello che ha sentenziato la Cassazione in merito al processo di cui il celebre attore è stato oggetto. Il reato imputato è quello di evasione fiscale, quindi il tribunale di Roma dovrà verificare se l’attore, indagato per vari reati tributari, ha  tenuto “una condotta penalmente rilevante” e decidere nuovamente per il sequestro preventivo di immobili di proprietà equivalente al danno imputato.

In sintesi questo è quanto riportato nella sentenza n. 19100 depositata ieri dalla Cassazione che ha deciso in merito al ricorso avanzato dalla procura di Roma, che indaga dopo un controllo della Guardia di Finanza sulla cessione di una percentuale di proventi dell’attore a un Srl le cui quote sono divise fra Bova stesso, il 20%, e la sorella, 80%. Sono sei le violazioni del decreto legislativo 74 del 2000 per cui è indagato l’attore e per aver indicato nelle dichiarazioni riguardanti agli anni 2005 al 2010 elementi passivi fittizi.

Dal punto di vista giuridico la questione da risolvere si è rivelata essere quella della rilevanza penale di una condotta da catalogare, al massimo, sotto la formula di abuso di diritto e, nella fattispecie, della costituzione di una società senza apparenti motivi economici, se non quelli di generare risparmi fiscali. 

Il tribunale romano che, fra l’altro, aveva rigettato, successivamente ad un verdetto identico del Gip, la richiesta dell’accusa di procedere ad una misura cautelare sul patrimonio dell’attore, aveva chiarito rifacendosi ad un precedente della stessa Cassazione, sentenza n. 7739 del 2011, che non esistono ostacoli di nessun genere al riconoscimento penale dell’abuso di diritto, nel rispetto dei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione.

Da questi due principi si genera un  divieto al contribuente di percepire risparmi fiscali mediante operazioni senza ragioni economicamente apprezzabili. Bisogna però considerare, per la contestazione penale, la necessità del rispetto del principio di legalità e cioè che la condotta elusiva deve contrastare anche con specifiche disposizioni del nostro ordinamento giuridico. In merito a questo si possono selezionare norme particolari antielusive nell’articolo 37 commi 2 e 3 del Dpr 600 del 1973.

Nella fattispecie, viene evidenziato come l’amministrazione finanziaria non identifica, sulla base delle disposizioni, i vantaggi tributari ottenuti mediante “atti, fatti e negozi”, senza ragioni economiche, indirizzati ad aggirare obblighi o divieti stabiliti dall’ordinamento e a beneficiare di riduzioni di imposte o rimborsi. E’ possibile esemplificare le operazioni? Certo, la norma le precisa, mostrando tra l’altro le trasformazioni, fusioni e scissioni e i conferimenti in società. 

Quest’ultimo punto riguarda proprio il caso affrontato dalla Corte, e che deve essere esaminato ricordandosi anche quello che decreta il Codice civile in merito all’individuazione dell’operazione. In questo modo deve essere analizzato il contenuto dell’articolo 2624 del Codice civile, che dal 1° gennaio 2004 ha rimpiazzato il vecchio articolo 2476 del Codice. Per le società a responsabilità limitata il valore dei conferimenti non può essere minore dell’ammontare totale del capitale sociale e possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo passibili di valutazione economica.

Non è necessario, pertanto, che sia conferito quanto fissato in precedenza, ma sono legittimi anche conferimenti d’opera od ogni tipologia di apporto suscettibile di valutazione economica. Su questo aspetto però a parere della Cassazione, il tribunale è stato precipitoso e ha liquidato ogni criticità in modo molto sbrigativo; infatti aveva bocciato l’appello del Pm, ignorando così la nuova norma del Codice civile, sostenendo che ” il Bova ha posto in essere una condotta elusiva, non espressamente e tassativamente prevista ma tale dalla legislazione tributaria e che quindi allo stato può essere repressa esclusivamente con gli strumenti amministrativi e civilistici”

Invia un articolo