Cassazione: "il giudice può disattendere la prognosi contenuta in un certificato medico senza ricorrere a nuovi accertamenti e avvalendosi di comuni regole di esperienza e di conoscenze mediche di base qualora la certificazione non attesti univocamente una patologia di tale gravità da radicare incontrovertibilmente l’assoluta impossibilità di comparire" [continua a leggere]
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