In evidenza

Chi paga quando il cliente non è più rintracciabile?

Chi paga quando il cliente non è più rintracciabile?
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile – 2
Ordinanza 7 febbraio – 7 aprile 2014, n. 8111
Presidente Piccialli – Relatore Proto

La Cassazione ha risposto ad un avvocato che era stato nominato difensore d’ufficio di un cittadino egiziano, a giudizio davanti al giudice di pace di Padova in un procedimento penale.

avvocatiEsaurita l’attività difensiva, l’avvocato chiedeva la liquidazione del compenso ai sensi dell’art. 117 D.P.R. 115/2002 affermando di non avere potuto esperire la procedura di recupero del credito per l’irreperibilità di fatto del suo assistito.

Il Giudice di Pace con provvedimento del 4/10/2010 rigettava la richiesta ritenendo che la mera irreperibilità di fatto non consentisse la liquidazione del compenso in mancanza della dimostrazione dell’inutile esperimento della procedura per il recupero del credito.

Il Giudice di Pace rilevava inoltre che le informative sulla domiciliazione erano state richieste solo per la domiciliazione nel territorio italiano e non per la domiciliazione nella Repubblica Araba d’Egitto.

Veniva quindi proposta l’opposizione davanti al Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Padova ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) nel testo vigente prima della riforma di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, ma anche in questa sede senza successo, infatti, il Coordinatore dell’Ufficio con ordinanza depositata il 19/10/2010 e comunicata in pari data, rigettava l’opposizione ritenendo che l’irreperibilità di fatto dell’extracomunitario con dati anagrafici conosciuti, ancorché dichiaratosi in Italia senza fissa dimora, non integri quell’irreperibilità formale che la legge richiede per ottenere la liquidazione a carico dell’erario.

La Corte di cassazione invece ha osservato che “la condizione di “irreperibilità” afferisce ad una situazione sostanziale, di fatto, che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisca di effettuare procedura alcuna per il recupero del credito professionale“.

Ha inoltre precisato che “a tale conclusione induce anche la considerazione che la irreperibilità deve sussistere al momento in cui il creditore è in grado di azionare la sua pretesa, e se a quel momento il procedimento penale si è già concluso, e non si faccia questione alcuna in sede di esecuzione, non è dato al giudice emettere più alcun decreto ex art. 160 c.p.p.; la diversa tesi comporterebbe la conclusione, gravemente indiziata di illegittimità costituzionale, che se l’indagato, imputato o condannato non sia stato formalmente dichiarato irreperibile nel procedimento penale e tale si sia reso dopo la conclusione dello stesso, nessun compenso spetterebbe al difensore pur non essendo questi in grado di esperire alcuna procedura recuperatoria nei confronti di quel soggetto. Non si tratta, quindi, di apprezzare la diversità tra gli istituti di cui all’art. 159 c.p.c. e all’art. 161 c.p.c., comma 4, ma, invece di accertare se il debitore fosse sostanzialmente irrintracciabile, anche in mancanza di un formale decreto ex art. 160 c.p.p., sicché non era esigibile da parte del difensore istante alcuna previa procedura intesa al recupero del credito professionale, tenuto conto anche della sostanziale equiparazione quoad effectum tra la irreperibilità formalmente dichiarata ex art. 159 c.p.p. e quella presunta ex lege ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4 (in tal senso v. anche Cass. pen. n. 32284 del 2003)“.

In conclusione, il ricorso è stato accolto poichè “questi principi non entrano in conflitto con quelli espressi da Cass. 9/6/2010 n. 13875 per la quale la disciplina prevista dall’art. 117, per l’ipotesi dell’imputato o condannato irreperibile, deve ritenersi eccezione ad una regola generale, come tale di stretta esegesi e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Con l’interpretazione qui sostenuta non si estende l’art. 117 ad ipotesi estranee al concetto di irreperibilità; nel caso deciso con la sentenza testé richiamata l’avvocato, che aveva assistito un imputato di bancarotta fraudolenta, aveva trascurato di insinuarsi tempestivamente nello stato passivo del fallimento, e non aveva atteso l’esaurimento della procedura fallimentare per poi iniziare la procedura esecutiva individuale così che si giustificava l’affermazione secondo la quale per regola generale il difensore d’ufficio non può ottenere la liquidazione dell’onorario a carico dell’erario senza aver dimostrato di aver esperito inutili tentativi per il recupero del proprio credito professionale. La sentenza n. 13875 del 2010 contiene l’affermazione secondo la quale l’ipotesi prevista dall’art. 117 deve ritenersi eccezione a una regola generale e come tale di stretta esegesi e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, però non afferma che sia necessaria una irreperibilità dichiarata formalmente; anche nella giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte, in particolare, nella sentenza della quarta Sezione n. 4153 del 2007, si è al riguardo affermato il principio di diritto per cui “la condizione di irreperibilità del patrocinato alla quale il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 117 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell’Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto – indipendente dalla pronunzia processuale di irreperibilità – che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale”; questo principio è stato poi richiamato anche da Cass. civ. 1721/2010 già citata e in questa sede deve essere riaffermato ai sensi dell’art. 384 c.p.c. affinché a questo principio si uniformi il giudice del rinvio“.

Pertanto, “la condizione di irreperibilità in senso sostanziale e di fatto non coincide, peraltro, con la circostanza che lo straniero sia senza fissa dimora in Italia, così che resta a carico del difensore di ufficio che chieda la liquidazione del suo compenso per la difesa dell’imputato straniero i cui dati anagrafici siano conosciuti con sicurezza (pertanto senza necessità di particolari ricerche o attività che non siano esigibili da un normale creditore), l’onere di provare che questo sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e, in caso contrario, che sia impedito il recupero del credito all’estero“.

Leggi il testo della sentenza

Leggi un altro articolo oppure cerca un altro argomento

Se hai trovato questa pagina interessante, condividila!

About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
Loading Disqus Comments ...

Scrivi un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Protected by WP Anti Spam
Invia un articolo