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Costituzione Parte prima

PRINCIPI FONDAMENTALI

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATOVista la deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

Promulga

La Costituzione della Repubblica Italiana

nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.L’Italia e’ una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranita’ appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta’ politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita’ e la propria scelta, un’attivita’ o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societa’.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu’ ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti non, richiedono procedimento di revisione costituzionale. (1)

(1) I Patti Lateranensi sono stati modificati dall’Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl.).

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. (1)

(1) A regolare tali rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22 novembre 1988, n. 516, 22 novembre 1988, n. 517 e 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283; 23 marzo 1989, n. 69), emesse sulla base di previe “intese” intercorse, rispettivamente, con la Tavola valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio e le Comunita’ ebraiche, e piu’ di recente le leggi 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239), 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94), 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20 dicembre 1996, nn. 637 e 638 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299), per la regolamentazione dei rapporti con altre confessioni o per la modifica delle precedenti intese.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero e’ regolata dalla legge in conformita’ delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle liberta’ democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non e’ ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. (1)

(1) A norma dell’articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (G.U. 3 luglio 1967, n. 164), “l’ultimo comma dell’art. 10 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio”.

Art. 11.

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta’ degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parita’ con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita’ necessarie ad uno ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12.

La bandiera della Repubblica e’ il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

 

Art. 13.

La liberta’ personale e’ inviolabile.

Non e’ ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne’ qualsiasi altra restrizione della liberta’ personale, se non per atto motivato dell’autorita’ giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessita’ ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorita’ di pubblica sicurezza puo’ adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorita’ giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta’.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio e’ inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della liberta’ personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanita’ e di incolumita’ pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La liberta’ e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione puo’ avvenire soltanto per atto motivato dell’autorita’ giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino puo’ circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanita’ o di sicurezza. Nessuna restrizione puo’ essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino e’ libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non e’ richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorita’, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumita’ pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purche’ non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, ne’ di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacita’ giuridica e ogni forma di attivita’.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non puo’ essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si puo’ procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorita’ giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorita’ giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo’ essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorita’ giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge puo’ stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.

La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

 

Art. 22.

Nessuno puo’ essere privato, per motivi politici, della capacita’ giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo’ essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa e’ diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno puo’ essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno puo’ essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno puo’ essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L’estradizione del cittadino puo’ essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non puo’ in alcun caso essere ammessa per reati politici. (1)

(1) A norma dell’articolo unico della legge cost. 21 giugno 1967, n. 1 “l’ultimo comma dell’art. 26 della Costituzione non si applica ai delitti di genocidio”. Cfr.art. 10.

Art. 27.

La responsabilita’ penale e’ personale.

L’imputato non e’ considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita’ e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non e’ ammessa la pena di morte. [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra] (1) (2)

(1) Cfr. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali –
“Protocollo n. 6 sull’abolizione della pena di morte” (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8 (G.U. 16 gennaio 1989, n. 12, suppl. ord.), nonche’ legge 13 ottobre 1994, n. 589 sull’”Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra” (G.U. 25 ottobre 1994, n. 250).
(2) Parole soppresse dalla Legge Costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilita’ civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societa’ naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio e’ ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unita’ familiare.

Art. 30.

E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacita’ dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternita’.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternita’, l’infanzia e la gioventu’, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettivita’, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno puo’ essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo’ in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne e’ l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita’, deve assicurare ad esse piena liberta’ e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, universita’ ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola e’ aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e’ obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piu’ alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la liberta’ di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita’ e qualita’ del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se’ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa e’ stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo’ rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita’ di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di eta’ per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parita’ di lavoro, il diritto alla parita’ di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita’ e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata e’ libera.

Art. 39.

L’organizzazione sindacale e’ libera.

Ai sindacati non puo’ essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalita’ giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. (1)

(1) V. legge 12 giugno 1990, n. 146, recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” (G.U. 14 giugno 1990, n. 137).

Art. 41.

L’iniziativa economica privata e’ libera.

Non puo’ svolgersi in contrasto con l’utilita’ sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta’, alla dignita’ umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche’ l’attivita’ economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.

La proprieta’ e’ pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprieta’ privata e’ riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprieta’ privata puo’ essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredita’.

Art. 43.

A fini di utilita’ generale la legge puo’ riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunita’ di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta’ terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unita’ produttive; aiuta la piccola e la media proprieta’.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita’ e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi piu’ idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalita’.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.

Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprieta’ dell’abitazione, alla proprieta’ diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore eta’.

Il voto e’ personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e’ dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalita’ per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettivita’. A tale fine e’ istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. (1)

Il diritto di voto non puo’ essere limitato se non per incapacita’ civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnita’ morale indicati dalla legge.

(1) Comma inserito con l’art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (G.U. 20 gennaio 2000, n. 15).

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessita’.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso posso accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge puo’, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi e’ chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria e’ sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare e’ obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne’ l’esercizio dei diritti politici.

L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita’ contributiva.

Il sistema tributario e’ informato a criteri di progressivita’.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

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