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Col semaforo rotto spetta al Comune e alla Società di manutenzione risarcire i danni

La cassazione ha trattato il caso di un incidente stradale sorto a causa di un semaforo mal funzionante e, in tale occasione, si é espressa stabilendo che  l’automobilista ha diritto ad essere risarcito per il danno subito, dal comune e dalla società di manutenzione.

Con la sentenza n. 14927/2012, i giudici della terza sezione civile della Suprema Corte, hanno ravvisato la responsabilità dell’amministrazione comunale, condannando il comune e la società di manutenzione a risarcire i danni subiti dai due automobilisti coinvolti in un incidente stradale provocato da un semaforo non funzionante correttamente.

In pratica, l’apparecchio luminoso responsabile dell’incidente de quo segnava costantemente il verde verso le due direzioni opposte e ció ha causato lo schianto dei due veicoli.

Nella fase di merito i giudici avevano emesso delle sentenze discordanti. Il Tribunale di Roma, a differenza di quanto aveva stabilito precedentemente il giudice di Pace che ha trattato il caso in primo grado, aveva individuato la responsabilità concorrente della società di manutenzione dell’apparecchio e del Comune proprietario della strada.

La Cassazione, bocciando la richiesta della società, ha chiarito che “il Tribunale, sulla base del rapporto della polstrada, ha ritenuto che al momento dell’incidente l’impianto semaforico posto all’incrocio dove e’ avvenuto l’incidente era malfunzionante” e di datti tale “circostanza, é stata confermata anche dalla deposizione di un verbalizzante”.

In conseguenza di tale accertamento, la Corte ha concluso stabilendo la responsabilità del Comune in quanto ente proprietario della Strada e del società sulla base dell’obbligo di provvedere al controllo dell’impianto semaforico.

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1 Comment on Col semaforo rotto spetta al Comune e alla Società di manutenzione risarcire i danni

  1. Precisazione, I giudici della Cassazione si sono pronunciati in tal senso nonostante il consolidato principio secondo cui " il conducente che impegna un Incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore "luce verde", non è esentato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell'incrocio” (Cassazione civile, sezione III, 27 giugno 2000, n. 8744)

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