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Dipendenza e competenza aziendale per il dipendente che lavora col Pc

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Dipendenza e competenza aziendale per il dipendente che lavora col Pc
Suprema Corte di Cassazione Sesta Sezione
Ordinanza 15 luglio 2013, n. 17347

Secondo quanto si legge nella sentenza che di seguito si riporta (la n. 17347 del 2013) la Sesta sezione civile ha stabilito che sussiste la “dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore” anche nella residenza di quest’ultimo poichè l’uso di tali strumenti di lavoro, anche quando il dipendente si trova a casa, lo distinguono dai lavoratori parasubordinati di cui all’art. 414 c.p.c., n. 3.

Tale differenziazione è importante soprattutto al fine di individuare il luogo del foro competente poichè nell’ultimo caso descritto questo viene individuato facendo riferimento al domicilio del lavoratore, senza alcun bisogno che in tale luogo venga svolta l’attività lavorativa.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LA TERZA Maura – Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18550/2012 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, … , rappresentato e difeso dall’avvocato CIANFLONE Francesco, giusta mandato speciale alle liti in calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

SPA MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato VALLEFUOCO ANGELO, rappresentata e difesa dall’avvocato TARTAGLIONE Luca, giusta delega a margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso l’ordinanza R.G. 2524/2010 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il 15/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

per il ricorrente è solo presente l’Avvocato Francesco Cianflone per la resistente è solo presente l’Avvocato Caterina Giuffrida (per delega avv. Luca Tartaglione).

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A.F. propone regolamento di competenza contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di Locri ha declinato la propria competenza territoriale nella controversia proposta dall’ A. nei confronti della spa Malesci Istituto Farmacologico ed ha indicato come giudice competente il Tribunale di Firenze.

2. La società resistente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 47 c.p.c. e quindi memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

3. Il Procuratore Generale, con suo scritto del 17 gennaio 2013, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso deve essere accolto.

5. Il ricorrente, si legge nella stessa ordinanza, è stato assunto “con la qualifica di impiegato e con mansione di informatore scientifico del farmaco”, con “zona di lavoro in Catanzaro, Reggio Calabria e relative province”. A tal fine egli ha, nella sua abitazione in (OMISSIS), computer, stampante, telefono, campioni e materiali di propaganda aziendali.

6. Pur svolgendosi il lavoro in modo itinerante nella zona di competenza, l’abitazione del lavoratore costituisce pertanto in questo caso il luogo in cui egli svolge alcune attività fondamentali (organizzazione del lavoro e relazioni per l’azienda) e dove si trovano gli strumenti di lavoro base e il deposito del campionario aziendale e del materiale di propaganda aziendale.

7. In un caso analogo si è rilevato quanto segue.

8. L’art. 413 c.p.c., comma 1, individua il giudice territorialmente competente per le controversie di lavoro indicando tre fori speciali alternativi: il luogo in cui è sorto il rapporto, quello in cui si trova l’azienda, quello in cui si trova la dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore.

9. Il problema interpretativo nel caso in esame è quello di stabilire cosa debba intendersi per dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore.

10. Di tale espressione è necessario dare una interpretazione estensiva per almeno due ragioni.

11. In primo luogo, perchè ormai da tempo l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro tende a rendere elastico il rapporto tra lavoro e luoghi e strutture materiali. Molti lavori, specie nei servizi, vengono svolti fuori dai luoghi tradizionali (l’azienda agricola, la fabbrica, l’ufficio, ecc.) e vengono svolti con l’ausilio di pochi mezzi e strumenti materiali. Molte persone lavorano a casa propria e solo con un “personal computer” e tuttavia lavorano alle dipendenze di una organizzazione aziendale, flessibile ma non per questo evanescente: si pensi alle penetranti possibilità di controllo dei tempi e dei contenuti della prestazione che un collegamento informatico consente. L’interprete nel valutare il concetto di dipendenza non può non tener conto di tale evoluzione.

12. La seconda ragione attiene alla “ratio” dell’art. 413 c.p.c. Il legislatore del 1973 ha concepito le regole sulla competenza territoriale del giudice del lavoro guidato dalla finalità di coniugare il rispetto del principio del giudice naturale con la possibilità di rendere il meno difficoltoso possibile l’accesso alla giustizia del lavoro. Ha sicuramente usato come bussola il principio costituzionale sul diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il particolare rispetto dovuto al lavoro, quale si evince da numerose norme della Costituzione, a cominciare dall’art. 1 e dall’art. 4 che riconosce il diritto al lavoro e impegna la Repubblica a “promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.

13. In tale ottica, il legislatore ha operato due scelte di fondo. In primo luogo, quella di offrire una molteplicità di soluzioni, individuando più fori alternativi, tra i quali il ricorrente può scegliere. In secondo luogo, quella di avvicinare il luogo del giudice al luogo di lavoro. Ciò al fine di rendere meno difficoltoso promuovere e seguire il giudizio (è superfluo sottolineare quanto sia più difficile sul piano economico e logistico partecipare ad un processo lontano dal luogo di vita). Ma vi è anche un interesse generale dell’ordinamento a che il giudice sia vicino al luogo della controversia, che nelle cause di lavoro è il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa: si pensi alle difficoltà che riguardano lo spostamento dei testimoni, in genere persone che hanno potuto osservare il lavoro e che quindi sono anch’essi tendenzialmente dimoranti nella medesima zona; alla eventualità di ispezioni dei luoghi da parte del giudice; ad eventuali attività di ausiliari del giudice).

14.Per queste ragioni l’espressione “dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore” deve essere interpretata in senso estensivo, come articolazione della organizzazione aziendale (dipendenza) nella quale il dipendente lavora (addetto), che può anche coincidere con la sua abitazione se dotata di strumenti di supporto dell’attività lavorativa.

15. Sul punto la giurisprudenza è concorde e, attenuando alcune difformità che possono considerarsi ormai datate, è divenuta particolarmente omogenea: cfr. in particolare Cass., 16 novembre 2010, n. 23110; 21 gennaio 2010, n. 1018.

16. In tali decisioni, occupandosi proprio della competenza territoriale delle cause degli informatori farmaceutici, si è costantemente richiamata la necessità di “una nozione particolarmente ampia del concetto di dipendenza aziendale”, che “non solo non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis mirante a favorire il radicamento del foro speciale nel luogo della prestazione lavorativa”.

17.Condizione minima, ma sufficiente a tal fine, è che l’imprenditore abbia configurato tale organizzazione del lavoro e che l’azienda disponga in quel quel luogo di un nucleo di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, cioè destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali, “anche se modesto e di esigue dimensioni”; è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali e le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi.

18.Ancor più consistente è la convergenza nelle soluzioni in concreto adottate: si è ritenuta sussistente la “dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore” anche nella residenza del lavoratore quando questi svolga l’attività lavorativa in tale luogo, avvalendosi di strumenti destinati all’attività aziendale, individuati in genere in un “computer” collegato con l’azienda e nei relativi strumenti di supporto (stampante, adsl, ecc.).

19. Tali elementi sono idonei a distinguere queste situazioni da quelle, concernenti i lavoratori parasubordinati di cui all’art. 414 c.p.c., n. 3, in cui il foro competente è individuato con il mero riferimento al domicilio del lavoratore, senza alcun bisogno che in tale luogo venga svolta l’attività lavorativa e sia individuabile una articolazione aziendale nel senso lato prima precisato.

20. Nel caso in esame, come si è visto, dagli atti si desume che il ricorrente svolgeva l’attività lavorativa per l’azienda in un ambito territoriale lontano dalla sede dell’impresa e limitrofo all’abitazione del dipendente, abitazione nella quale egli aveva gli strumenti di lavoro (computer, stampante, adsl) ed il deposito dei campioni e del materiale pubblicitario. Cioè tutti i beni e strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

21. Di conseguenza, alla stregua dei principi di diritto su richiamati, deve affermarsi la competenza territoriale del Tribunale di Locri.

22. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e deve essere dichiarata la competenza territoriale del giudice del lavoro del Tribunale di Locri dinanzi al quale era stato iniziato il giudizio.

Le spese del regolamento devono essere poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Locri. Condanna la società al pagamento delle spese di regolamento, che liquida in 50,00 Euro, nonchè 1.500,00 Euro per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2013

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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