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Parere di Diritto Civile 2016

Esame Avvocato 2016 – Parere di Diritto Civile

esame avv

Traccia n. 1

Nel corso della seconda lezione di equitazione all’interno del maneggio della società Alfa, il piccolo Tizio, figlio dei signori Beta, viene disarcionato dal cavallo e cade rovinosamente a terra. Condotto al Pronto soccorso e sottoposto a controllo radiografico, al piccolo viene diagnosticata una forte contusione al polso destro e applicato un tutore mobile per la durata di 20 giorni. Poiché, tuttavia, anche decorso tale periodo, il bambino continua a lamentare una evidente sintomatologia dolorosa e non riesce a muovere la mano, i signori Beta lo fanno visitare da uno specialista che, dopo aver effettuato una radiografia in una diversa proiezione, si avvede dell’esistenza di una frattura (non evidenziata al momento della visita al Pronto soccorso) che, a causa del tempo ormai trascorso, non può più consolidarsi se non attraverso un intervento chirurgico, da effettuarsi quanto prima. Malgrado l’intervento chirurgico venga eseguito a regola d’arte, con conseguente immobilizzazione dell’arto per i successivi 45 giorni, anche dopo le sedute di riabilitazione (protrattesi per i successivi 60 giorni) il piccolo riporta una invalidità permanente del 6%. I signori Beta si recano quindi da un legale e, dopo aver esposto i fatti sopra detti, aggiungono: – che il cavallo montato dal piccolo Tizio aveva già mostrato, fin dall’inizio della lezione, evidenti segni di nervosismo, tanto che l’istruttore era già intervenuto due volte per calmarlo; – che al momento dell’iscrizione del proprio figlio al corso la società Alfa aveva fatto loro sottoscrivere una dichiarazione di esonero da ogni responsabilità per i danni eventualmente derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva; – che, ove prontamente diagnosticata, la frattura avrebbe potuto consolidarsi senza necessità di ricorrere all’intervento chirurgico; – che per l’intervento chirurgico e per la successiva riabilitazione (effettuati entrambi in strutture private a causa dell’urgenza), avevano dovuto sostenere la complessiva spesa di euro 10.000,00.
Il candidato, assunte le vesti del difensore dei signori Beta, rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando le azioni più idonee a tutelare le ragioni dei propri assistiti.

Norme di riferimento

Art. 2050 c.c.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno

Art. 2052 c.c.

l proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni [2056] cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 1229 c.c.

E’ nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave.
E’ nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico

Art. 36, 2°comma, lett. a) Codice del Consumo

1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista.

Art. 2236 c.c.

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave

Giurisprudenza di riferimento

Cassazione civile, 27 novembre 2015, n. 24211.

Nel caso di allievi più esperti l’attività equestre è soggetta alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. ( con la conseguenza che spetta al proprietario od all’utilizzatore dell’animale che ha causato il danno fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno é stato causato da un evento fortuito ), il gestore del maneggio risponde viceversa quale esercente di attività pericolosa ex art, 2050 c.c. dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione qualora gli allievi siano come nella specie principianti, del tutto ignari dì ogni regola di equitazione, ovvero giovanissimi.

Cassazione civile, 12 gennaio – 9 aprile 2015, n. 7093.

Lo stabilire se una attività sia da reputare “pericolosa” ai sensi dell’art. 2050 c.c., al fine di sottoporre chi la esercita alla presunzione prevista da quella norma, è un accertamento di fatto, non una valutazione in diritto. “Pericolosa”, ex art. 2050 c.c., è infatti l’attività potenzialmente causativa di danno non solo per la sua natura, ma anche per la natura dei mezzi adoperati. Esistono dunque attività pericolose di per sé, ed attività svolte in modo pericoloso, cioè pericolose in relazione al caso concreto: e per queste ultime l’accertamento della “pericolosità” non può che essere compiuto dal giudice di merito tenendo conto di tutte le specificità della fattispecie, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità. La gestione d’una scuola d’equitazione può essere in concreto pericolosa, ma può anche non esserlo: tale requisito non sussiste in astratto, ma va accertato in concreto in base alle modalità con cui viene impartito l’insegnamento, alle caratteristiche degli animali impiegati ed alla qualità degli allievi.

Questa Corte ha da molto tempo suggerito, al riguardo, una massima di esperienza quale criterio orientativo per la soluzione dei casi pratici: ovvero quella consistente nel presumere che, di norma, impartire lezioni di equitazione a fanciulli o principianti comporta pericoli che non sussistono quando gli allievi sono esperti; con la conseguenza che la prima attività (impartire lezioni a principianti) sarebbe pericolosa, la seconda (impartire lezioni ad esperti) non lo sarebbe .

Deve tuttavia essere ben chiaro che quella appena indicata non è una regula iuris, ma una mera massima d’esperienza, basata sull’id quod plerumque accidit: sicché non viola l’art. 2050 c.c. il giudice di merito che, motivando, ritenesse nel caso concreto pericolosa l’attività di insegnamento dell’equitazione impartita ad allievi esperti, ovvero ritenesse non pericoloso l’insegnamento dell’equitazione a fanciulli.

(…)

La responsabilità dell’esercente attività pericolosa (art. 2050 c.c.) ha dato invece luogo a maggiori discussioni in dottrina, e ad una significativa evoluzione della giurisprudenza di questa Corte.

Secondo l’orientamento più antico, l’art. 2050 c.c. prevedrebbe una mera presunzione di colpa, con la conseguenza che l’esercente l’attività pericolosa si libera da responsabilità fornendo la prova di avere tenuto una condotta diligente, e non è necessario che fornisca anche la prova del caso fortuito. Più di recente tuttavia, si è affermato che la responsabilità di cui all’art. 2050 c.c. ha natura oggettiva: essa pertanto sussiste sulla base del solo nesso di causalità, a prescindere da qualsiasi rimprovero in termini di colpa che possa essere mosso all’esercente l’attività stessa.

All’esercente l’attività pericolosa non basta, per evitare la condanna, la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l’evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere in modo certo il nesso causale tra l’attività pericolosa e l’evento, e non già quando costituisca elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l’insorgenza a causa delle inidoneità delle misure preventive adottate. Non vi è dubbio che assegnare ad un allievo non esperto un animale potenzialmente nervoso è condotta inidonea alla prevenzione del rischio.

Cassazione civile, sez. III, 9.3.2010, n. 5664

L’attività sportiva consistente nella partecipazione ad una lezione di equitazione da parte di allievi dotati di sufficiente esperienza rientra, ai fini della responsabilità civile, nella fattispecie dell’art. 2052 cod. civ. con applicazione della relativa presunzione; spetta pertanto al gestore dell’animale (utilizzatore o proprietario) che ha causato il danno fornire non solo la prova dell’assenza della propria colpa, ma anche quella che il danno è stato cagionato dal caso fortuito, poiché ciò che rileva è la semplice relazione esistente tra il gestore e l’animale e il nesso di causalità tra il comportamento di questo e il danno (nella specie il gestore è stato ritenuto responsabile del danno causato dal calcio improvviso di un cavallo sferrato mentre il gruppo di allievi, sotto la guida dell’istruttore, procedeva in fila indiana).

Cassazione civile, 19 luglio 2008, n. 20063:

In tema di danno cagionato da animali, il proprietario o utente dell’animale (nella specie Centro ippico che utilizza il cavallo a fini di lucro) per sottrarsi alla responsabilità presunta è tenuto a fornire la prova del caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo, ma solo dopo che sia stato dimostrato in modo in equivoco la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell’animale, del suo cavaliere ed il danno causato.

Cassazione civile, 17 ottobre 2002, n. 14743:

In tema di responsabilità per danni causati da animali, perché la responsabilità del proprietario gravi su di un altro soggetto, occorre che il proprietario giuridicamente o di fatto si sia spogliato della facoltà di far uso dello stesso (intendendo tale locuzione nel senso di trarne un profitto economico), trasferendolo ad un terzo. Qualora, invece, il proprietario continui a far uso dell’animale sia pure tramite un terzo e, quindi, abbia ingerenza nel governo dello stesso, resta responsabile dei danni arretrati dallo stesso di qualunque danno.

Cassazione civile 23 novembre 1998, n. 11861

L’attività di equitazione svolta all’interno di un circolo ippico, alla presenza di un istruttore, con cavalli collaudati ed addestrati ad essere montati da persone non esperte, le quali, peraltro, in quanto allievi, vengono portate a conoscenza delle regole fondamentali della equitazione, non può, in linea di principio, proprio per tali caratteristiche, essere annoverata tra le attività pericolose di cui all’art. 2050 c.c. salvo l’accertamento, in fatto, di specifiche caratteristiche proprie del caso concreto, idonee a rendere obiettivamente pericoloso lo svolgimento dell’attività equestre ed è, pertanto, soggetta, per i danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni, alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell’animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso.

Cassazione civile, 19 giugno 2008 , n. 16637

La dichiarazione unilaterale dell’allievo di una scuola di equitazione, con la quale il gestore sia esonerato da ogni responsabilità per i danni patiti dagli allievi, è improduttiva di effetti nei casi di responsabilità per colpa grave, ex art. 1229 c.c. Tale colpa grave è ravvisabile nella condotta degli istruttori i quali, pur avendo notato che uno degli animali impiegati per l’esercitazione dava segni di nervosismo, non lo abbiano sostituito.

Tribunale di Firenze, 4 settembre 2014 n. 2594

Il medico che incorre in errore professionale per essersi reso conto del distacco di un frammento della componente protesica con grave ritardo rispetto all’evento (in quanto già visibile chiaramente dalle radiografie effettuate a seguito dell’intervento), causando un dolore aggiuntivo al paziente e costringendolo ad una nuova operazione, deve risarcirlo del danno subito per la persistente sintomatologia dolorosa. Inoltre, viene riconosciuto anche il danno non patrimoniale derivato dall’omessa corretta e tempestiva informazione, che avrebbe dato modo quanto meno di anticipare nel tempo la decisione di sottoporsi a nuovo intervento chirurgico.

Tribunale di Monza, Sezione 1 Civile, Sentenza 12 aprile 2011, n. 1130

In tema di responsabilità dell’ente ospedaliero o clinico in relazione ai danni riportati dal paziente, in particolare, per una diagnosi errata o, comunque, incompleta, atteso che siffatta responsabilità deve essere ricondotta nell’ambito di quella professionale medica, deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all’art. 2236 c.c.. L’azienda ospedaliera, in particolare, non risponde dei danni derivanti da prestazioni che comportino la soluzione di problemi di particolare difficoltà (salvo i limiti necessariamente connessi al dolo ed alla colpa grave) purché offra compiuta dimostrazione circa l’esistenza, nel caso concreto, di siffatto presupposto attenuativo. Non può, in particolare, ritenersi attenuata o attenuabile la responsabilità dell’Ente in relazione all’omessa diagnosi di una frattura delle dita del piede atteso che tale patologia risulta rilevabile con la semplice lettura dell’esame radiografico, lettura che, per consolidata esperienza medica, non risulta particolarmente difficoltosa.

Cassazione civile, 18 settembre 2008, n. 23846

In tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l’esistenza di un danno risarcibile alla persona l’omissione della diagnosi di un processo morboso allorché abbia determinato la tardiva esecuzione degli opportuni interventi al fine di evitare l’evento (nella fattispecie asportazione della milza) e risulti inoltre che per effetto del ritardo, sia andata perduta dal paziente la “chance” di conservare una migliore qualità della vita nonché la “chance” di vivere per un tempo più lungo di quello poi effettivamente vissuto.

Traccia n. 2

Caio è un giovane molto ben voluto nel piccolo paese in cui vive. Nel dicembre del 2005 riceve in donazione dall’amico Sempronio un piccolo appezzamento di terreno; successivamente nel maggio del 2008 acquista un piccolo appartamento con denaro dell’amico Mevio. Nel febbraio del 2016 Caio riceve la visita di Tizio, figlio e unico erede di Mevio, deceduto nel 2010, che gli rappresenta la propria intenzione di rivendicare la proprietà del predetto terreno lasciatogli in eredità da Mevio, nonché di ottenere la restituzione della somma di euro 50.000 pari al prezzo dell’appartamento acquistato con denaro dello stesso Mevio. A sostegno della prima pretesa Tizio sostiene che Caio non possa vantare alcun titolo sul terreno, non potendo considerarsi tale la donazione di cui il predetto aveva beneficiato nel dicembre 2005, dal momento che il disponente Sempronio non era titolare di alcun diritto sul bene donato. Quanto alla seconda pretesa, lo stesso rappresenta che l’acquisto del predetto appartamento con denaro di Mevio avesse realizzato una donazione di denaro di non modico valore che doveva considerarsi nulla per aver rivestito la forma prescritta dalla legge. Caio, che vive dalla data della prima donazione (peraltro immediatamente trascritta), aveva goduto direttamente del terreno adibendolo a orto. Preoccupato per quanto rappresentatogli da Tizio, si rivolge ad un legale, al quale dopo aver riferito i fatti per come sopra descritti, ribadisce di non aver mai saputo che il terreno donatogli da Sempronio fosse, in realtà, di proprietà di Mevio.Il candidato assunte le vesti del legale di Caio , rediga un motivato parere illustrando le questioni sottese al caso in esame e prospettando la linea difensiva più idonea a tutelare le regioni del proprio assistito.

Riferimenti normativi

Art. 769 c.c. Definizione di donazione

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

Art. 771 c.c. Donazione di beni futuri.

La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

Qualora oggetto della donazione sia una universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà.

Art. 782. Forma della donazione.

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Art. 1159 c.c.

Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.

La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.

Giurisprudenza

Cassazione Civile SS.UU. 15 marzo 2016, n. 5068

La mancanza, nel codice del 1942, di una espressa previsione di nullità della donazione di cosa altrui, dunque, non può di per sé valere a ricondurre la fattispecie nella categoria del negozio inefficace. Invero, come si è notato in dottrina, il fatto stesso che il legislatore del codice civile abbia autonomamente disciplinato sia la compravendita di cosa futura che quella di cosa altrui, mentre nulla abbia stabilito per la donazione a non domino, dovrebbe suggerire all’interprete di collegare il divieto di liberalità aventi ad oggetto cose d’altri alla struttura e funzione del contratto di donazione, piuttosto che ad un esplicito divieto di legge. Pertanto, posto che l’art. 1325 c.c., individua tra i requisiti del contratto “la causa”; che, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 2, la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325 c.c., produce la nullità del contratto; e che l’altruità del bene non consente di ritenere integrata la causa del contratto di donazione, deve concludersi che la donazione di un bene altrui è nulla.

Ne consegue che la donazione di cosa altrui deve ritenersi nulla non già in ragione di un’applicazione estensiva o analogica del divieto di donazione di cosa futura. La donazione di cosa altrui sarebbe infatti nulla per assenza della causa.

Cassazione Civile, sez. II, 5 maggio 2009 n° 10356

La donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell’art. 771 cod. civ., poiché il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante; tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell’usucapione decennale prevista dall’art. 1159 cod. civ., poiché il requisito, richiesto da questa norma, dell’esistenza di un titolo che legittimi l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, deve essere inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare”.

Cassazione civile, n. 1596 del 2001

La donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 cod. civ., ma è semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell’usucapione abbreviata ex art. 1159 cod. civ., in quanto il requisito, richiesto dalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titolo che sia idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale di godimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nel senso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma del negozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, a determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare

Cassazione Civile, sez. I, 10 ottobre 2014, n. 21494

Allorquando il donante elargisca del danaro al fine di permettere al donatario di procedere con l’acquisto di un determinato bene immobile -e quindi la disposizione sia specificamente finalizzata al suddetto acquisto-, si ha donazione indiretta dell’immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto. Per la validità delle donazioni indirette di un immobile non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità. Ciò in quanto l’art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 c.c., non richiama l’art. 782 c.c., che prescrive l’atto pubblico per la donazione

Cassazione Civile, 31 gennaio 2014, n. 2149

La donazione indiretta dell’immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l’identico risultato giuridico-economico dell’attribuzione liberale dell’immobile esclusivamente nell’ipotesi in cui ne sostenga l’intero costo.

Cassazione civile, 2 settembre 2014 n. 18541

Si può parlare di donazione indiretta di immobile se viene versata una somma di danaro come mezzo per l’unico e specifico fine dell’acquisto del bene. Diversamente si può parlare solo di donazione diretta di denaro anche se questo è stato successivamente utilizzato per l’acquisto di un immobile.

Cassazione civile, 14 dicembre 2000, n. 15778

Nell’ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro per l’acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest’ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l’elargizione del danaro paterno e l’acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell’immobile stesso e non già del danaro impiegato per il suo acquisto. Ne consegue che, in tale ipotesi, il bene acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale è compreso tra quelli esclusi da detto regime, ai sensi dell’art. 179, lett. b, c.c., senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo, invece, sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio-mezzo con l’arricchimento di uno dei coniugi per lo spirito di liberalità.

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