Condannato l’imprenditore inattivo che lascia fallire l’Azienda
Condannato l’imprenditore inattivo che lascia fallire l’Azienda
Corte di Cassazione Sentenza n. 40901 / 2012
In periodi di crisi spesso le Aziende sono costrette a chiudere o a ridimensionare l’organico ma la Cassazione ha fatto alcune precisazioni con riferimento ai cosi in cui l’imprenditore non si attivi mentre l’azienda fallisce.
Con la sentenza n. 40901 / 2012 la Suprema Corte ha stabilito che ne risponde per bancarotta fraudolente l’imprenditore che stipula contratti poco convenienti e non si attiva per riscuoterne (recuperare) i crediti aziendali portanto inevitabilmente al fallimento dell’azienda.
Nel caso di specie, fatti i dovuti accertamenti, i giudici di primo e di secondo grado avevano emesso una sentenza di condanna (per il menzionato reato) nei confronti dell’imprenditore.
Inutile il ricorso in Cassazione presentato dall’imprenditore poichè anche i giudici di legittimità hanno ritenuto valide le motivazioni avanzate nelle fasi precedenti.
Secondo gil ermellini è irrilevante che i contratti fossero stati stipulati in epoca molto anteriore al fallimento così come è irrilevante il fatto che alcuni debiti sarebbero stati da imputare al gestore del ramo di azienda.
I giudici della Suprema Corte ricordano poi che, per consolidata giurisprudenza, “il giudice penale investito del giudizio di bancarotta non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento né per quanto concerne i presupposti oggettivi della fattispecie né per quanto riguarda i presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell’imprenditore”.
Per tutte queste considerazioni Piazza Cavour hanno concluso la vicenda bocciando il ricorso dell’imprenditore.