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Condannato padre-studente per non aver provveduto ai bisogni dei propri figli

La Cassazione ha confermato la condanna a 6 mesi per un padre/studente di 33 anni che non manteneva i propri figli, avuti dalla ex fidanzata, perché “invece che cercare lavoro ha preferito rimanere con i genitori” continuando gli studi.

La Corte non giustifica quei giovani padri (sposati e non) che si fanno schermo della loro condizione di studente per dimostrare la propria incapacità economica a mantenere i figli e, pertanto, ha confermato la condanna inflitta nel novembre 2010 dalla Corte d’appello di Milano al giovane padre-studente  per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori.

L’uomo, soltanto dopo che sulla questione si era pronunciato il Tribunale dei minorenni, aveva iniziato a corrispondere alla ex 150 euro per il mantenimento dei figli e aveva contestato la citata sentenza d’appello perché, secondo lui, i giudici territoriali non avevano tenuto conto “in alcun conto la sua oggettiva impossibilità di provvedere al mantenimento dei figli per mancanza di ogni reddito, essendo all’epoca studente”.

La risposta della Suprema Corte non si é fatta attendere e con la sentenza n. 34481/12 ha precisato che “la semplice situazione di difficoltà economica non è sufficiente a far venir meno l’obbligo di assistenza e contribuzione nei confronti dei figli”.

I giudici di Piazza Cavour non hanno proprio tollerato il comportamento del ricorrente anche perché “l’imputato non ha neppure tentato di ottenere una occupazione lavorativa per far fronte ai suoi obblighi, avendo invece preferito rimanere a casa dei genitori, lasciando alla madre dei suoi figli il carico di provvedere sia alla loro cura sia al loro mantenimento”.

Per questo motivo i giudici hanno ritenuto di non dover concedere all’imputato la sospensione condizionale della pena, subordinando il beneficio al pagamento di quasi 19mila euro come risarcimento danni per le sue mancanze affettive ed economiche dopo la nascita dei tre figli.

Inoltre, hanno intimato allo studente-padre di smetterla di lamentarsi per la condanna, data la “gravità della condotta omissiva protrattasi per tre anni” e considerato il “trattamento benevolo del giudice di primo grado”, il tribunale di Pavia, che gli aveva concesso le attenuanti generiche

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