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Condominio : la canna fumaria puo’ essere di proprietà esclusiva

Condominio : la canna fumaria puo’ essere di proprietà esclusiva di un solo condomino

Cassazione Sentenza n. 16306 del 25 settembre 2012

La Cassazione, con la sentenza n. 16306 del 25 settembre 2012, ribadisce alcuni concetti che interesseranno coloro che vivono in un condominio e hanno a che fare, tutti i giorni, con la canna fumaria degli altri condomini.

Con la citata sentenza la Corte fa un po’ di chiarezza e osserva che la canna fumaria che attraversa il muro perimetrale di un edificio in condominio può essere parte di proprietà esclusiva di un solo condomino.

Per capire quale logica ha portato gli ermellini ad esprimersi in tal modo sarebbe opportuno fare alcuni richiami di circostanza sia alle norme del codice civile ma anche ad altre importanti decisioni prese sulla materia negli anni passati.

Innanzitutto vanno identificati i beni che rientrano tra quelli “condominiali” e quelli invece che restano nella proprietà esclusiva di un condomine (quindi fuori dal condomino).

Sarebbe meglio dire che vi sono dei beni “devono” rientrare nell’ambito del cd. “regime condominiale” e altri che “possono” farne parte oppure no.

In questa suddivisione settoriale si potrebbe prendere come base di partenza il disposto dell’art. 1117 c.c. che elenca appunto una serie di beni che possiamo far rientrare nella sfera dei beni condominiali (precisando però che non stiamo parliamo di una elencazione tassativa).

I giudici delle Sezioni Unite, sull’argomento hanno espresso il loro giudizio ritenendo condominiale ogni bene purchè vi sia una relazione strumentale tra essi.

In pratica,  con la sentenza Cass. 2 marzo 2007, n. 4973 Piazza Cavour afferma che debba sussistere una relazione “ strumentale e funzionale che collega i piani o le porzioni di piano di proprietà esclusiva agli impianti o ai servizi di uso comune, rendendo il godimento del bene comune strumentale al godimento del bene individuale e non suscettibile di autonoma utilità, come avviene invece nella comunione”.

La precisazione della Corte è più comprensibile nella decisione Cass. SS.UU. 7 luglio 1993, n. 7449, in cui si osserva che “ come esempio chiarificatore può considerarsi l’ipotesi di una scala che serva per accedere a un solo appartamento dell’edificio condominiale. Non può dubitarsi che essa sia di proprietà esclusiva del titolare di questa unità immobiliare, ma non perché la sua destinazione particolare superi la presunzione legale di comunione, bensì in quanto in tale caso la scala per le sue caratteristiche strutturali non rientra proprio nell’ambito delle cose comuni di cui all’art. 1117 del codice civile”.

Questa linea interpretativa segnata nel tempo dalla Corte ha permesso ai giudici di stabilire nella sentenza in epigrafe che “ una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro comune, ” non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad un solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l’appartamento cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione”.

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