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Consenso informato e responsabilità medica

Consenso informato e responsabilità medica
Suprema Corte di Cassazione III Sezione Civile
Sentenza 22 maggio– 19 settembre 2014, n. 19731
Presidente Segreto– Relatore Petti

medici-operazione-chirurgicaR400La Cassazione, con la sentenza che si riporta, ha esaminato un caso di responsabilità medica e, di conseguenza, ha potuto ribadire gli interessanti principi di diritto che hanno di volta in volta consolidato gli orientamenti giurisprudenziali riguardo l’importanza di dare al paziente la giusta informazione e le conseguenze, in termini di responsabilità, in caso di mancanza ovvero incompleta prestazione del consenso informato.

Sul punto la Cassazione ha osservato che “Il fondamento del consenso informato,come richiamato nei punti 4.1, 4.2 e 4.3 delle sezioni unite civili 11 novembre 2008 n. 26973, viene ad essere configurato come elemento strutturale dei contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario. In questi gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che l’inadempimento del debitore della prestazione di garanzia è idonea a ledere diritti inviolabili della persona cagionando anche pregiudizi non patrimoniali”.

Secondo la Corte, dunque, “l’informazione esatta sulle condizioni e sui rischi prevedibili di un intervento chirurgico o su un trattamento sanitario per accertamenti in prevenzione o in preparazione, se costituisce di per sé un obbligo o dovere che attiene alla buona fede nella formazione del contratto ed è elemento indispensabile per la validità del consenso che deve essere consapevole, al trattamento terapeutico e chirurgico, è inoltre un elemento costitutivo della protezione del paziente con rilievo costituzionale, per gli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione. assieme ad altre norme di diritto positivo, che nel corso del tempo abbiano da aumentare le garanzie a favore dei consumatori del bene della salute“.

Orbene, continuano i giudici, “applicando i principi di garanzia al caso concreto ed in tema di adempimento o esatto adempimento ad una completa ed adeguata informazione, la erronea applicazione della CORTE in tema di principi del consenso informato è duplice in quanto : da un lato presuppone che il consenso informato non debba investire anche i rischi dello intervento sanitario allorché essi non siano letali, pur avendo un alto livello di probabilità statistica (-tvp al 50 PER CENTO) e d’altro lato ritiene non dovuta la informazione in presenza di una percentuale statistica di mortalità dell’uno per cento, perché fenomeno prossimo al fortuito, mentre la valutazione del rischio appartiene al titolare del diritto esposto, e cioè al paziente e costituisce una operazione di bilanciamento che non può essere annullata in favore della parte che interviene sia pure con intenti salvifici. SUSSISTE DUNQUE LA PROVA EVIDENTE DELL’INADEMPIMENTO IN RELAZIONE ALLA MANCATA E COMPLETA INFORMAZIONE SUL RISCHIO INERENTE AL PRIMO INTERVENTO, con l’effetto che su tale punto resta fermo l’an debeatur, mentre per il quantum dovranno essere riesaminate le pretese risarcitorie dell’erede che agisce in proprio o in tale veste, come si dovrà desumere dall’atto introduttivo“.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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