Consiglio di Stato, diritto di cronaca e diritto di difesa
Consiglio di Stato, diritto di cronaca e diritto di difesa
Consiglio di Stato IV Sezione
Sentenza del 22 settembre 2014, n. 4748
Con la sentenza che di seguito si riporta, il Consiglio di Stato ha trattato un argomento molto interessante riguardante la libertà di informazione.
Più nello specifico, ciò che è stato analizzato dal Collegio si riferiva al rapporto esistente tra il diritto di cronaca esercitato dai giornalisti e quello di accesso agli atti e documenti detenuti dall’amministrazione.
Si legge in sentenza “In linea generale, ferma restando la delicatezza della questione riguardante il rapporto tra diritto di cronaca nell’esercizio dell’attività giornalistica e diritto di accesso ai documenti detenuti dall’amministrazione, la Sezione è ben consapevole del particolare valore che assume la libertà di informazione (Corte Costituzionale nn.126/95; idem 225/1077 e 105/1972), così come è ben a conoscenza di un preciso orientamento giurisprudenziale di questo stesso consesso (sentenza Sez. VI 5 marzo – 6 maggio 1996 n.570) circa la posizione qualificata e differenziata della stampa in relazione alla conoscenza degli atti detenuti dalla pubblica Amministrazione.
Parimenti, sempre in linea di principio , vanno rammentati i nuovi approdi dell’ordinamento comunitario in subjecta materia circa una compiuta evoluzione verso una società dell’informazione e della conoscenza (cfr Direttiva 2003/98/CE) .
Ciò preliminarmente precisato, occorre però pur sempre tener presente l’ambito soggettivo e quello oggettivo prescritti dalla legge entro i quali va riconosciuta la tutela sottesa all’accesso, presupponendo, un siffatto diritto (art.22 della legge n.241/90 – legge sul procedimento amministrativo e art.2 comma 1 del DPR n.352/92 – regolamento di attuazione) un interesse personale e concreto , strumentale all’accesso, in quanto volto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (in tal senso Cons. Stato VI 13/7/2000 n.2109; idem 22/5/1998 n.820)“.