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Controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza

Suprema Corte di Cassazione Sezione penale III (ud. 13/10/2015 - dep.12/11/2015) Numero: 45268

Controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza
Suprema Corte di Cassazione Sezione penale III
(ud. 13/10/2015 – dep.12/11/2015) Numero: 45268

violenza sessuale aggravataNel caso di specie, la Corte di Cassazione ha preso in esame il ricorso di un uomo che era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 81 cpv. c.p., e art. 609 bis c.p., commi 1 e 2, n. 1, e condannato alla pena di sei anni di reclusione; allo stesso era ascritto di aver indotto la cognata P.V. – affetta da epilessia parziale in soggetto con elettroencefalografia bioelettrica alterata in sede franto-temporale bilateralmente ed insufficienza mentale grave con deficit cognitivo – a subire atti sessuali.

La Corte ha parzialmente annullato la sentenza impugnata osservando che “il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti nè all’apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento”.

Articolo di riferimento:

Articolo 609 bis Codice Penale
Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
 Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
 Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

 Testo della sentenza

 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE TERZA PENALE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 Dott. FRANCO Amedeo – Presidente –
 Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere –
 Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere –
 Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere –
 Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere –
 ha pronunciato la seguente:
 sentenza
 sul ricorso proposto da:
 A.P., nato ad (OMISSIS);
 avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Palermo in
 data 5/12/2014;
 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
 sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del
 Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto il
 rigetto del ricorso;
 sentite le conclusioni del difensore della parte civile P.
 V., Avv. Vito Di Graziano, che ha chiesto il rigetto del
 ricorso.

 RITENUTO IN FATTO

 1. Con sentenza del 5/12/2014, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 21/5/2013 dal Tribunale di Trapani, con la quale A.P. era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 81 cpv. c.p., e art. 609 bis c.p., commi 1 e 2, n. 1, e condannato alla pena di sei anni di reclusione; allo stesso era ascritto di aver indotto la cognata P.V. – affetta da epilessia parziale in soggetto con elettroencefalografia bioelettrica alterata in sede franto-temporale bilateralmente ed insufficienza mentale grave con deficit cognitivo – a subire atti sessuali dall'(OMISSIS).

 2. Propone ricorso per cassazione l’ A., personalmente, deducendo quattro motivi:

 – erronea applicazione della legge penale. La Corte di appello, al pari del primo Giudice, avrebbe fondato la sentenza sulla sole dichiarazioni della persona offesa, ritenuta attendibile nonostante il deficit mentale dal quale è gravata, non adeguatamente valutato in sede di merito. Ancora, la sentenza avrebbe ritenuto dette parole confermate da talune testimonianze (come quelle dello zio e del cugino) senza indicarne le ragioni. Infine, la Corte non avrebbe fornito adeguate risposte a talune censure, quali quella concernente l’inverosimiglianza di un rapporto sessuale nonostante il ciclo mestruale in atto;

 – erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione degli elaborati peritali. La sentenza avrebbe dato credito a due perizie invero contraddittorie ed apodittiche, che comunque avrebbero escluso una qualche capacità di giudizio autonomo in capo alla P., anzi evidenziandone la suggestionabilità da parte dei familiari. Per contro, la stessa Corte non avrebbe adeguatamente valutato la consulenza della difesa, che aveva concluso per l’inattendibilità e non credibilità della persona offesa, alla luce della patologia di cui è portatrice e della conseguente tendenza alla “confabulazione”;

 – errata qualificazione dell’art. 609 bis c.p., u.c.. La sentenza avrebbe negato la diminuente per la minore gravità pur in presenza di tutti i presupposti che la giurisprudenza richiede per la sua applicazione;

 – erronea applicazione degli artt. 62 bis e 133 c.p.. La Corte avrebbe applicato una pena eccessivamente severa, peraltro senza concedere le circostanze attenuanti generiche, delle quali invece sussisterebbero le condizioni. 

 CONSIDERATO IN DIRITTO

 3. Il ricorso è solo parzialmente fondato.

 Con riguardo ai primi due motivi, da valutare congiuntamente attesane la sostanziale identità di ratio (censura alla valutazione del materiale probatorio), occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; ciò in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

 In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti nè all’apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).

 Se questa, dunque, è l’ottica ermeneutica nella quale deve svolgersi il giudizio della Suprema Corte, le censure che il ricorrente muove al provvedimento impugnato si evidenziano come manifestamente infondate; ed invero, dietro l’apparenza di una violazione di legge, lo stesso di fatto invoca al Collegio una nuova e diversa valutazione di plurime risultanze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito (deposizioni, a muover da quella della persona offesa, consulenze, perizie), sollecitandone una lettura alternativa e più favorevole.

 Il che, come riportato, non è consentito in questa sede.

 Il ricorso, inoltre, oblitera del tutto la motivazione stesa dalla Corte di appello, la quale ha confermato il giudizio di colpevolezza dell’ A. con un apparato argomentativo pienamente logico, adeguato, fondato su oggettivi riscontri istruttori ed insuscettibile di ogni censura.

 Innanzitutto, quanto alla capacità a deporre della persona offesa – pacificamente intesa quale capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessiva (Sez. 4, n. 6444 del 18/10/2011 F., Rv. 251662; Sez. 3, n. 29612 del 5/5/2010, R., Rv. 247740) – la Corte di merito ha attentamente valutato le perizie e consulenze tecniche in atti, aderendo – con motivazione del tutto congrua – alle conclusioni redatte dai periti nominati dal G.i.p. e dal Tribunale. Questi, in particolare, hanno evidenziato che la P. “è capace di effettuare un corretto esame della realtà e di riferire gli accadimento associandoli a sentimenti appropriati” (Dott.ssa T.), e che ” V. è sufficientemente capace di percepire gli eventi e la realtà esterna, di immagazzinare la memoria, le esperienze soggettive ed anche i dettagli, spesso marginali, nonchè di cogliere i significati semplici” (Dott. R. e M.).

 Ancora, la Corte ha ricordato che – a giudizio di questi specialisti “il particolare funzionamento mentale infantile della vittima la rende incapace di lunghe e difficoltose elaborazioni mentali di ricordi e informazioni presumibilmente indotte da terzi”, come peraltro confermato dal linguaggio impiegato, tale da rilevare “l’assoluta naturalità e spontaneità del racconto”. Tanto da concludere che gli stessi medici non hanno evidenziato “una psicolopatologia tale da condurre a una alterazione della percezione della realtà, così da inferirne una incapacità di fissare i ricordi o anche della capacità di recuperarli”. Un soggetto, quindi, pienamente credibile sotto il profilo clinico.

 La stessa Corte di merito, poi, ha adeguatamente valutato anche la relazione redatta dalla Dott.ssa Tr. (consulente della difesa), disattendendola – a differenza di quanto riporta il ricorso – ancora con una motivazione del tutto logica; ed invero, il Collegio ha rilevato che la specialista non aveva esaminato la giovane con osservazione diretta, ma aveva preso cognizione di ogni profilo della vicenda soltanto per via documentale. Lo stesso consulente, peraltro, aveva ricostruito la genesi delle dichiarazioni della persona offesa in forza di una congettura, quale l’innamoramento che V. avrebbe maturato nei confronti del ricorrente, marito della propria sorella, sognando una relazione con lui in esito alla rottura del rapporto matrimoniale; assunto, quest’ultimo, che la Corte di appello ha radicalmente respinto, rilevando che la crisi coniugale tra il ricorrente e la moglie era sorta proprio a causa delle dichiarazioni accusatorie della ragazza, le quali, dunque, l’avevano preceduta, diversamente da quanto affermato dalla difesa.

 4. Con riguardo, poi, al merito della vicenda, si osserva che, per costante indirizzo di questa Corte, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, sì che non operano le regole dettate dall’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni che confermino l’attendibilità delle parole medesime; tutto ciò, però, impone la verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell’Arte, Rv. 253214).

 Questo principio, che trova applicazione sia in sede di merito che in quella cautelare (tra le altre, Sez. 5, n. 5609 del 20/12/2013, dep. 4/2/2013, Puente Suarez, Rv. 258870; Sez. 5, n. 27774 del 26/4/2010, M., Rv. 247883), non costituisce affatto l’affermazione di una presunzione di credibilità della persona offesa, ma, anzi, impone al giudice di merito un severo e rigoroso vaglio della sua deposizione, da tradurre adeguatamente in motivazione, reso necessario alla luce dell’interesse di cui la stessa è naturalmente portatrice, specie se costituita parte civile, ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità delle sue parole (Sez. 3, n. 40849 del 18/7/2012, Rv. 253688; Sez. 1, n. 29372 del 24/6/2010, Stefanini, Rv. 248016).

 Tale previsione di carattere generale deve essere poi rispettata, con particolare attenzione, allorquando l’oggetto del giudizio sia costituito da reati in materia sessuale, con riferimento ai quali è estremamente frequente l’assenza di qualsivoglia elemento a sostegno dell’accusa diverso dalle affermazioni della persona offesa; orbene, in queste ipotesi il giudice è chiamato ad un impegno valutativo e motivazionale particolarmente attento e stringente, e deve quindi sottoporre la deposizione ad un’approfondita, positiva indagine sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa (per tutte, Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661).

 Orbene, la Corte di appello di Palermo ha fatto buon governo di questi principi, valutando anche il differente – e decisivo – profilo dell’attendibilità della persona offesa con un apparato motivazionale più che solido.

 In particolare, il Collegio di merito ha evidenziato: 1) che la ragazza aveva narrato l’accaduto in termini semplici ma coerenti, molto precisi, “incompatibili con una elaborazione mediata da una conoscenza indiretta inculcata”; 2) che la stessa visione delle riprese dell’escussione evidenziava “plasticamente” la reazione della stessa nel riferire momenti – subiti per mano dell’ A. – di particolare fastidio o dolore; 3) che, ancora, V. aveva ben descritto non solo luoghi e tempi degli incontri (quando rimanevano in casa perchè la sorella andava al lavoro), ma anche taluni “rituali” messi in opera dal ricorrente prima degli atti sessuali (stanza oscurata), identici a quelli riferiti dalla moglie, che certamente li aveva vissuti in prima persona; 4) che irrilevanti erano profili inerenti a certificazioni mediche o cicli mestruali, ribaditi anche in questa sede, atteso che non è contestato alcun rapporto sessuale completo.

 La Corte, ancora, ha valorizzato le modalità di disvelamento del racconto, invero censurate nel presente gravame, specificando come concorressero a confermare l’attendibilità della deposizione; ed invero, la giovane aveva aspettato di allontanarsi dalla (OMISSIS) e di recarsi a (OMISSIS) presso uno zio, quindi in un ambiente lontano da quello del cognato (che le aveva imposto di tacere), per confidarsi con questi e con il cugino, P.C., che aveva confermato di aver ricevuto dette confidenze dalla ragazza (compresa l’agitazione che questa mostrava in qui momenti), sì fornendo un ulteriore argomento a sostegno della coerenza del racconto offerto. Senza che, peraltro, potesse assegnarsi rilievo alla circostanza per cui V. si fosse confidata con lo zio, e non con il padre (punto ulteriormente ribadito in ricorso), atteso che – allorquando aveva deciso di raccontare i gravi accadimenti a (OMISSIS) – lo stesso genitore era presente. E fermo restano, infine, che – “interrogato” dai propri familiari – l’ A. aveva comunque ammesso “di aver fatto coricare la ragazza accanto a lui, pur non aggiungendo altro”; circostanza neppure menzionata nel ricorso in esame.

 Ancora, la Corte di appello ha richiamato le deposizioni della psicologa L.G., che aveva descritto il peggioramento del rendimento scolastico della giovane all’epoca, con abbassamento del tono dell’umore, “tendente al piano e all’isolamento, nonchè di inusitata irritabilità”, tanto da non voler più frequentare la casa della sorella. Sì da doversi respingere, perchè del tutto infondato, anche l’assunto difensivo in forza del quale la sentenza sarebbe fondata sulle sole parole della persona offesa, accolte acriticamente dal Collegio di merito.

 Da ultimo, la sentenza ha evidenziato che – “interrogato” dai propri familiari – l’ A. aveva comunque ammesso “di aver fatto coricare la ragazza accanto a lui, pur non aggiungendo altro”.

 Una motivazione, dunque, del tutto adeguata e priva di qualsivoglia contraddizione.

 5. Con riguardo, poi, all’ipotesi attenuata di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., si osserva quanto segue.

 La disposizione prevede che “nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”. La ratio che la sostiene trae origine dall’unificazione – compiuta dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66 – dei concetti di violenza carnale e di atti di libidine violenti nella comune figura di atti sessuali; ed invero – alla luce della severa cornice edittale individuata dal legislatore, con pena minima pari a 5 anni di reclusione – appariva evidente la necessità di un meccanismo che garantisse un regime sanzionatorio adeguato per quei fatti che, pur potendo esser ricondotti alla nuova ed unica fattispecie di reato, risultassero comunque offensivi della libertà sessuale in modo non particolarmente grave.

 La giurisprudenza di questa Corte ha poi costantemente interpretato la previsione nel senso che, ai fini della configurabilità della diminuente in esame, deve farsi riferimento ad una vantazione globale della vicenda, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa, anche in termini psichici, sia stato significativamente contenuto (Sez. 3, n. 21623 del 15/4/2015, K., Rv. 263821; Sez. 3, n. 23913 del 14/5/2014, C, Rv. 259196; Sez. 3, n. 6623 del 10/12/2013, dep. 12/2/2014, T., Rv. 258929).

 Orbene, ciò premesso, la Corte di appello non ha fatto buon governo di questi principi, pur richiamandoli espressamente; la diminuente, infatti, è stata negata in ragione di un “danno non patrimoniale cagionato alla vittima da un soggetto che era anche una figura di riferimento nel nucleo familiare, per lungo tempo, e che, in conseguenza di siffatta condotta, ha anche cagionato conseguenze gravemente destabilizzanti nei suoi rapporti familiari”. Affermazione per un verso del tutto apodittica, per altro verso irrilevante nell’ottica in oggetto, perchè attinente ad un profilo – i rapporti intersoggettivi tra familiari – del tutto estraneo, in sè, alla valutazione che deve presiedere l’esame della diminuente, secondo i parametri sopra richiamati.

 La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, affinchè la Corte di appello valuti – alla luce dei principi di cui sopra – la configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 609 bis c.p., u.c..

 Con evidente assorbimento dell’ultimo motivo di gravame, in punto di trattamento sanzionatorio. 
 P.Q.M.

 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

 Rigetta il ricorso nel resto.
 Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2015.
 Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2015

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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