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Corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’intervento della Cassazione

Corte di Cassazione, sezione III Civile Sentenza 28 gennaio – 13 aprile 2015, n. 7374

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Corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’intervento della Cassazione
Corte di Cassazione, sezione III Civile
Sentenza 28 gennaio – 13 aprile 2015, n. 7374
Presidente Russo – Relatore Stalla

Con la sentenza che di seguito si riporta, la Corte di Cassazione ha trattato un caso molto interessante relativo alla corrispondenza tra quanto viene chiesto con la domanda giudiziale e la decisione del giudice.

La Corte ha quindi potuto fare alcune importanti precisazioni sull’articolo 112 c.p.c e, in particolare, sulla possibilità della stessa Corte di legittimità di effettuare i dovuti controlli sui fatti di causa.

Nel caso di specie, il motivo di appello incidentale del riguardava la gravità degli inadempimenti della società e l’idoneità a determinare la risoluzione del contratto (così come richiesta, quale effetto dell’accoglimento del gravame incidentale, anche nelle conclusioni riportate nell’epigrafe della sentenza di appello); vale a dire, aspetti sui quali il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendoli erroneamente assorbiti dal problema della quantificazione del danno; diverso e non dirimente, come già osservato, rispetto alla domanda di risoluzione contrattuale ed ai conseguenti provvedimenti meramente restitutori. Ne segue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza, con rinvio alla corte di appello di Napoli in diversa composizione; la quale – esclusa la violazione da parte del tribunale dell’articolo 112 cpc – dovrà valutare la gravità ed importanza degli inadempimenti riscontrati al fine di determinare, ex art.1455 cc, la risoluzione del contratto; con tutte le conseguenti decisioni di natura restitutoria e risarcitoria.

Articolo di riferimento:
Articolo 112 Codice di Procedura Civile
Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

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