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Data di comparizione errata e violazione del diritto di difesa

Corte di Cassazione sezione II Penale sentenza 29 settembre – 6 ottobre 2015, n. 40128

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Data di comparizione errata e violazione del diritto di difesa
Corte di Cassazione sezione II Penale
sentenza 29 settembre – 6 ottobre 2015, n. 40128
Presidente Fiandanese – Relatore Rago

La Corte di Cassazione, con la sentenza che si riporta di seguito, ha esaminato una questione interessante sul diritto di difesa che mancherebbe nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra la data d’udienza fissata nel decreto di citazione a giudizio e quella effettiva.

Nel caso di specie, la Corte ha annullato la sentenza dei giudici territoriali con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia perchè la data effettiva in cui si era tenuta l’udienza era diversa (e precedente)  rispetto a quella indicata nel decreto di citazione a giudizio e, pertanto, “L’inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta … in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione

Testo della sentenza

Fatto e diritto

1. S. F., in proprio, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 14/07/2014 dalla Corte di Appello di Ancona, deducendone la nullità in quanto l’udienza si era tenuta il 14/07/2014 nonostante nel decreto di citazione a giudizio fosse stata indicata la data la data del 17/04/2014.
Da un controllo degli atti processuali è emerso che la notifica fu effettuata dalla Cancelleria al difensore di fiducia dell’imputato, a mezzo di un fax composto da due fogli: a) il biglietto di cancelleria nel quale la data dell’udienza era indicata nel 14/07/2014; b) il decreto di citazione nel quale la data dell’udienza era indicate nel 17/07/2014.
L’udienza si tenne il 14/07/2014.
Di conseguenza, poichè l’udienza si tenne prima di quella indicata nel decreto di citazione (l’unico documento che fa fede), deve applicarsi quella giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «L’inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 601 commi terzo e sesto, 429 comma primo lett. f), 178 comma primo lett. c) e 179 comma primo cod. proc. pen., in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l’intervento dell’imputato e l’esercizio del diritto di difesa, equivalendo ad omessa citazione»: Cass. 8794/1996 riv 205907; Cass. 3849/2014 riv 262676.
La sentenza va annullata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia essendosi la Corte di Ancona (formata da un’unica sezione) pronunciata nel merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia.

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Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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