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Divorzio : non viola le norme sull’ordine pubblico la sentenza straniera priva delle decisioni attinenti i figli

 “Nessun principio costituzionale, impone che la definitiva regolamentazione dei diritti e dei doveri scaturenti da un determinato status sia dettata in un unico contesto”. A dirlo é stata la Suprema Corte di Cassazione chiamata ad esprimersi su una questione importante riguardante la mancata indicazione (da parte del giudice straniero che ha emesso la sentenza di divorzio tra cittadini non italiani) delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei bambini (e l’eventuale conflitto con alcun principio fondamentale dell’ordinamento italiano).

Per i Supremi Giudici, “non è contraria ai principi di Ordine Pubblico la sentenza emessa da un tribunale straniero che ometta di statuire sull’affidamento e sul mantenimento della prole” e, in questo modo ha riconosciuto una sentenza statunitense sul divorzio di una coppia di cittadini americani, ritenendola pienamente efficace anche all’interno del nostro ordinamento giuridico (come già avevano fatto i giudici della Corte d’Appello di Venezia).

La sentenza portata al giudizio della Corte era stata emessa da un Tribunale di Houston (Texas – Stati Uniti d’America) dopo l’istanza di divorzio presentata da una coppia che aveva chiesto espressamente al Giudice americano di non pronunciarsi sulle questioni attinenti all’affidamento e al mantenimento dei figli affinché queste questioni venissero lasciate al giudice del Tribunale di Verona, città italiana in cui la coppia si era da tempo trasferita.

Dopo il divorzio il marito, ha chiesto il riconoscimento della sentenza in Italia, ai sensi dell’art. 64 della legge n. 218/1995 (la c.d. legge di diritto internazionale privato), mentre la moglie si oppose a tale riconoscimento, chiedendo che la decisione del Giudice texano non venisse accolta perché contraria alle norme di Ordine Pubblico italiane.

Per la Cassazione i giudici di merito hanno giustamente applicato l’art. 64 sul riconoscimento delle sentenze straniere, anzichè la disposizione normativa in materia di riconoscimento degli atti di volontaria giurisdizione, cioè l’art. 66 della l. 218/1995 (la già citata legge di Diritto Internazionale Privato).

La pronuncia straniera, anche se riproduce il contenuto di un libero accordo intercorso tra le parti, è comunque sempre espressione di un potere giurisdizionale, e pertanto comporta l’applicazione del meccanismo di riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali, introdotto nel 1995 e disciplinato dall’art. 64.

Con la sentenza n. 13556 del 30 luglio 2012, la Prima Sezione Civile della Cassazione ha stabilito che non vi è violazione, né contrazione alcuna dei diritti indisponibili ed inviolabili dei figli, se la pronuncia emessa in uno stato estero omette di disporre sul mantenimento e sull’affidamento dei figli e, pertanto, ha riconosciuto la sentenza Usa e la competenza dei giudici italiani di disporre efficacemente sulle questioni inerenti all’affidamento e al mantenimento dei bambini.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
Ideatore e fondatore di questo blog, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palmi e all'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Sono appassionato di diritto e di fotografia e il mio motto è ... " il talento non è mai stato d'ostacolo al successo... "
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