Sentenze Cassazione

Le gravi patologie psicotiche legittimano l’adottabilità dei figli

È legittima l’adozione del minore se la madre ha gravi patologie psicotiche e il padre è sottoposto a custodia cautelare. Lo ha stabilito la I Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione che, confermando la decisione presa in sede di Appello, che a sua volta confermava quella presa in primo grado, ha dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, l’affidandolo ad una comunità.
I giudici di Piazza Cavour, inoltre, hanno stabilito la nomina di un tutore provvisorio e di un curatore speciale oltre alla sospensione immediata dei contatti fra il minore e i genitori.

Infine, la Corte, rispondendo al ricorso proposto dalla madre, con la sentenza 4855/12, ha spiegato che “la Corte di appello ha messo coerentemente al centro della propria valutazione la giurisprudenza di legittimità che traccia i principi fondamentali in tema di dichiarazione di adottabilità. Specificamente per ciò che l’obbligo di valutare se la famiglia d’origine sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, e di assicurare l’adempimento dell’obbligo di mantenere, educare e istruire la prole, al fine di garantire un equilibrato e armonioso sviluppo della personalità del minore, con conseguente configurabilità dello stato di abbandono in caso di accertamento negativo a cui si accompagni l’ulteriore positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni gravi e irreversibili alla equilibrata crescita del minore (…) Sicchè la scissione del legame familiare appare l’unico strumento adatto ad evitargli un più grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva in sostituzione di quella negatagli nella famiglia naturale, dovendo considerare “situazione di abbandono” non soltanto il rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche una situazione di fatto obiettiva del minore che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca i ponga in pricolo il suo sano sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell’assistenza materiale e morale necessaria a tal fine”.

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