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Equa riparazione, processo lungo, contumacia della parte

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Equa riparazione, processo lungo, contumacia della parte
Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili
Sentenza n. 585 del 14 gennaio 2014
Presidente L. A. Rovelli, Estensore E. Bucciante

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha esaminato il caso relativo all’equa riparazione della parte rimasta contumace al processo e, con l’occasione, ha risolto alcuni contrasti giurisprudenziali sul punto enunciando il principio secondo il quale la contumacia della parte non preclude il riconoscimento del diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del processo.

“Si deve convenire con il ricorrente a proposito dell’assenza, nelle disposizioni sia internazionali sia interne che disciplinano la materia, di ogni espressa limitazione, per il contumace, del diritto a ottenere in tempi ragionevoli la conclusione del giudizio, anche se non vi si e’ costituito: l’art. 6 della convenzione Europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, attribuisce tale diritto a ‘ogni persona’, relativamente alla ‘sua causa’, mentre l’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 assicura una equa riparazione a ‘chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale‘ per effetto della violazione di quel principio. La tutela e’ dunque apprestata indistintamente a tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale, tra i quali non puo’ non essere annoverata anche la parte non costituita in giudizio, nei cui confronti la decisione e’ comunque destinata a esplicare i suoi effetti. Risulta pertanto arbitrario escludere il contumace dalla garanzia di ‘ragionevole durata’, che l’art. 111 della Costituzione inserisce tra quelle del ‘giusto processo‘ e demanda alla legge di assicurare, insieme con quelle del contraddittorio, della parita’ tra le parti, della terzieta’ e imparzialita’ del giudice, che certamente competono anche a chi non si sia costituito in giudizio. Nella tradizione giuridica italiana, del resto, la contumacia e’ sempre stata configurata come un atteggiamento pienamente legittimo, non preclusivo dell’assunzione della qualita’ di parte, ma ragione anzi di talune specifiche tutele.”

Testo completo della  Sentenza n. 585/2014

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