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Esami clinici inadeguati: diritto d’aborto e risarcimento per tutti i familiari

La sentenza n. 16754/12 ha una grande importanza poiché, per la prima volta, i giudici di Piazza Cavour, hanno stabilito la risarcibilità del danno nei confronti di tutti i componenti della famiglia nel caso in cui, durante il periodo di gravidanza non sono stati effettuati degli esami clinici adeguati.

Questa sentenza non solo stabilisce la sussistenza della responsabilità del medico per il caso appena descritto ma amplia la lista dei legittimati al risarcimento.
Secondo quanto viene stabilito nella sentenza, il sanitario dovrá risarcire madre, padre, fratelli e bambino nato con una malformazione.
Gli ermellini hanno definitivamente chiuso la questione giuridica avanzata dalla madre di una bambina nata con la sindrome di Down, accogliendone il ricorso e stabilendo il risarcimento per la ricorrente, ma anche per la piccola, per il padre e per gli altri fratelli.
L’innovativa sentenza emessa dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione di fatto, per la prima volta, riconosce il danno per violazione del diritto di aborto a tutta la famiglia e quindi anche nei confronti del figlio nato con la patologia invalidante.
Gli ermellini, anche in considerazione della nota sentenza della Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo del 28 agosto che ha parzialmente censurato la legge “40” sulla procreazione assistita, hanno stabilito un principio idoneo ad affermare la risarcibilità dei danni al nascituro considerato dal nostro ordinamento come non ancora soggetto di diritto, rilevando che «la propagazione intersoggettiva dell’illecito legittima un soggetto di diritto, quale il neonato, per il tramite del suo legale rappresentante, ad agire il giudizio per il risarcimento di un danno che si assume in ipotesi ingiusto (tuttora impregiudicata la questione del nesso causale e dell’ingiustizia del danno lamentato come risarcibile in via autonoma dal neonato)» e, anche in base a queste considerazioni, si evidenzia come la protezione di colui che deve nascere non scaturisce in via assoluta dalla sua istituzione a soggetto di diritto, oppure per mezzo della negazione di diritti del tutto immaginari, come quello a «non nascere se non sano».
Per i giudici del Palazzaccio “la responsabilità sanitaria per omessa diagnosi di malformazioni fetali e conseguente nascita indesiderata va estesa, oltre che nei confronti della madre nella qualità di parte contrattuale (ovvero di un rapporto da contatto sociale qualificato), anche al padre e prima ancora alla stregua dello stesso principio di diritto posto a presidio del riconoscimento di un diritto risarcitorio autonomo in capo al padre stesso, ai fratelli e alle sorelle del neonato, che rientrano a pieno titolo tra i soggetti protetti dal rapporto intercorrente tra il medico e la gestante, nei cui confronti la prestazione e dovuta”, anche considerando che il padre come i fratelli subiscono un grave danno per il mancato esercizio del diritto di aborto.
Recentemente la Cassazione si era pronunciata stabilendo (per la omessa diagnosi) la responsabilitá della struttura clinica anche con quest’altra sentenza.

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About Avv. Giuseppe Tripodi (1645 Articles)
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